giovedì 19 marzo 2015

Incentivi per la progettazione. Recenti interpretazione della Corte dei Conti.

http://www.corteconti.it/
La C.d.C. è intervenuta più volte per interpretare le norme sugli incentivi per la progettazione di lavori pubblici da corrispondere ai tecnici dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici d.Lgs. 163/2006.

Riepiloghiamo le ultime deliberazioni, indicando i link dove consultarle; in fondo alla pagina riportiamo il testo vigente dei commi interessati dall'art. 93 del d.Lgs. 163/06.


Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7 del 04-04-2014
La Corte si occupa degli atti di pianificazione di cui al comma 6 dell'art, 92  (comma abrogato dal D.L. 24 -06-2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11-08-2014 n. 114)
Secondo la Corte, niente compensi se ci si ferma all'atto di pianificazione, per la Corte:
"Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo. Pertanto, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali, nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio."

(Corte dei Conti, Sez. Controllo Regione Piemonte - Deliberazione n. 197 del 02-10-2014)
Vedere anche il commento su Gazzetta Amministrativa.it del 12 ottobre 2014
Incentivi alla progettazione dopo il Dl. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014: nessun riconoscimento del diritto agli incentivi in capo al RUP ed ai vari dipendenti nel caso di progettazione affidata all’esterno dell’Ente.
N.B. la sentenza si riferisce alla sola figura del “responsabile del procedimento", ma non interviene per le altre figure (direttori dei lavori, collaboratori) Se non vi è progettazione interna, ma esterna le attività del Rup sulla gestione del progetto incaricato a progettista esterno 
 rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio.
La sentenza richiama i pareri di altre due precedenti deliberazioni:
- Corte dei Conti Sez. Controllo Regione Piemonte - Deliberazione n. 290 del 9 agosto 2012 (riferita al Rup in caso di redazione di atti di pianificazione)
- Corte dei Conti Sez. Controllo Regione Piemonte - Deliberazione n. 434 del 18 dicembre 2013 (riferita al Rup in caso di progettazione esterna)


Corte dei Conti, Sezione Controllo Marche, Deliberazione n. 141 del 17 dicembre 2014
La Corte interviene su diversi quesiti:
1) se tra i "collaboratori" possano rientrare i dipendenti che prestano attività amministrativa e/o contabile strettamente collegata ai lavori;
2) se tra i "collaboratori" destinatari delle risorse del fondo possano inoltre rientrare personale addetto ai procedimenti di esproprio, agli accatastamenti e ai frazionamenti, ed il responsabile della procedura di gara e i suoi collaboratori;
3) se tra le attività escluse dalla ripartizione rientrano, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, anche quelli di manutenzione straordinaria. 


Corte dei Conti sezione controllo Toscana - Deliberazione del 5 marzo 2015, n. 12
La Corte si è occupata in particolare per l'aspetto temporale della data di entrata in vigore delle nuove limitazioni imposte DL 90/2014 e sul contenuto delle stesse.



Testo in vigore dal: 19-8-2014 estratto da Normattiva
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n.100 del 2-5-2006 - S.O. n. 107 )
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)
((7-bis. A  valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro; la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita' dell'opera da realizzare.   7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del  fondo  per  la progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche' tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo, tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita' manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo  16  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai  fini  dell'applicazione  del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel  termine  di esecuzione  dei  lavori  i  tempi  conseguenti  a   sospensioni   per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c)  e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o  dal responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti dipendenti. Gli  incentivi  complessivamente  corrisposti  nel  corso dell'anno al singolo dipendente, anche  da  diverse  amministrazioni, non possono superare l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento economico complessivo annuo  lordo.  Le  quote  parti  dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,  ovvero  prive  del  predetto  accertamento,  costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.   7-quater. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie  del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di  cui
all'articolo 32, comma 1, lettere  b)  e  c),  possono  adottare  con
proprio provvedimento criteri analoghi  a  quelli  di  cui  ai  commi
7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo)).

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