martedì 30 ottobre 2012

Interessante sentenza del Consiglio di Stato sulla nozione di bosco nella legislazione paesaggistica

La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ed ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della "ratio" della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona. 

Peraltro, l’adozione da parte del legislatore della formula "territori coperti da foreste e boschi", in luogo di quella prevista dal d.m. 01.09.1984, che sottoponeva a generalizzato vincolo paesaggistico "i boschi e le foreste", implica il riferimento ad una nozione normativa di bosco che non è circoscritta ai soli terreni boscati, ma ad un elemento tipizzante il territorio che non può essere ricoperto da alberi e può servire per salvaguardare il bosco.
In altri termini, il concetto di bosco è da intendersi a livello eco-sistemico, non solo quale formazione vegetale ma quale insieme di elementi biotici, abiotici e paesaggistici che ne connotano il proprio essere peculiare.
Ne consegue che la presenza di essenze arboree e floreali formatesi spontaneamente dimostra la naturale vocazione del terreno a bosco, peraltro normale nei terreni limitrofi ai boschi, allorché venga dissodato il terreno e tolto il manto erboso, come è avvenuto nel caso in esame, in cui è stato effettuato lo scavo propedeutico alla edificazione del fabbricato rurale.


La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica ed in particolare nella legge n. 431 del 1985 ora inserita nel testo del d.lgs. n. 490 del 1999, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ed ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della "ratio" della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona (Cassazione penale, sez. III, 09.06.1994, n. 7556).
Peraltro, l’adozione da parte del legislatore della formula "territori coperti da foreste e boschi", in luogo di quella prevista dal d.m. 01.09.1984, che sottoponeva a generalizzato vincolo paesaggistico "i boschi e le foreste", implica il riferimento ad una nozione normativa di bosco che non è circoscritta ai soli terreni boscati, ma ad un elemento tipizzante il territorio che non può essere ricoperto da alberi e può servire per salvaguardare il bosco.
In altri termini, il concetto di bosco è da intendersi a livello eco-sistemico, non solo quale formazione vegetale ma quale insieme di elementi biotici, abiotici e paesaggistici che ne connotano il proprio essere peculiare.
Ne consegue che la presenza di essenze arboree e floreali formatesi spontaneamente dimostra la naturale vocazione del terreno a bosco, peraltro normale nei terreni limitrofi ai boschi, allorché venga dissodato il terreno e tolto il manto erboso, come è avvenuto nel caso in esame, in cui è stato effettuato lo scavo propedeutico alla edificazione del fabbricato rurale.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.10.2012 n. 5410 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
*** N.B. Il testo del post è interamente ripreso dal Portale del Tecnico Pubblico Lombardo ***
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Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus segnala anche la massima 
"Il concetto di bosco dato dall’art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è, per espresso disposto di legge, cedevole rispetto alle eventuali diverse definizioni stabilite dalle regioni con norme già adottate o da adottarsi nei dodici mesi successivi. 
Per determinare se un appezzamento di terreno è ricompreso all’interno di una superficie con vincolo boschivo, l’accertamento dell’ente competente deve riguardare non la sola area oggetto di indagine, ma l’area considerata nel suo complesso.
 D’altronde, se così non fosse, basterebbe ritagliarsi, all’interno di un’area boscata, una porzione di terreno con dimensioni inferiori ai parametri previsti dalle norme (inferiori ai mq. 2.000 previsti dall’art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) per negare a questa la natura di area boscata e pretendere allora il rilascio di un titolo edificatorio, il che sarebbe evidentemente inammissibile." (a cura di F. Albanese)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2012, n. 4502)


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