lunedì 16 aprile 2012

Usi civici

Per uso civico si intende il peso imposto su beni immobili a favore della collettività, che usufruisce dei beni e dei frutti che ne derivano. (Da Wikipedia)
I demani sono così definiti dal legislatore: "sotto il nome di demanio e terreni demaniali s'intendono tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque sia il proprietario, nei quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità" (art. 1° Decreto 8 giugno 1807). (Da demanicivici.altervista.org).
"Demanio e usi civici, sono termini giuridici equipollenti [...]
Dalla genesi ed evoluzione storica degli usi civici si rileva come essi siano o il residuo del collettivismo primitivo, o il risultato necessario delle condizioni politiche ed economiche del medio evo." 
(rif. demanicivici.altervista.org)

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, nonché dalle precedenti leggi di eversione della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 ed altre).
Questa figura giuridica, nata in epoca alto medioevale, ha visto una sua organica regolazione nei primi anni del XX secolo, quando nacque l'esigenza di consentire ad alcuni soggetti privati di usufruire in piena proprietà di beni che spesso (ma non sempre) erano demaniali e che erano per l'appunto gravati da tali oneri.
I beni gravati da un uso civico sono equiparati ai beni demaniali, e pertanto, non sono espropriabili senza avere perfezionato il procedimento di sdemanializzazione.
La Regione è l'ente titolare del potere di valutazione della sussistenza e l'opportunità dei cessazione dei diritti di uso civico che gravino sui territori interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica.
I beni di uso civico sono di norma inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione, essi sono sostanzialmente riconducibili al regime giuridico della demanialità. In tale scia, le terre appartenenti ai diritti civici risultano, di norma, incompatibili con l'attività edificatoria per l’evidente ragione che “privatizzano” a tempo indeterminato un bene, i cui diritti spettano invece ad una collettività, sottraendo spesso definitivamente alla pubblica utilità i benefici provenienti dalla terra, dai boschi e dalle acque. (Massima a cura di F. Albanese riportata su LexAmbiente)
L'azione di rivendicazione ad uso pubblico di  un terreno gravato da uso civico, in vario modo utilizzato a solo scopo privato, ovvero non correttamente espropriato, può essere fatta valere da ogni cittadino, singuli atque universi, in qualsiasi epoca non trovando tale azione ostacoli o limiti temporali.
Dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta Legge Galasso), il profilo pubblicistico nella trattazione dei beni d’uso civico, è stata confermato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal titolo “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Secondo l’art. 142, comma 1, lett. h), sono considerate aree tutelate per legge, fino all’approvazione del piano paesaggistico, “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.

Nella Regione Calabria vigente la Legge Regionale 21/8/2007, n.18 "Norme in materia di usi civici.
(pubblicata sul BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007).

Approfondimenti:

Giurisprudenza

TAR Trento, Sezione Unica, n. 78, del 12 marzo 2014
Diritti di uso civico e normativa sui patti agrari
I diritti di uso civico sono inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili; essi sono esercitati e goduti, in relazione ai propri bisogni, da coloro che risiedono nella frazione o nel comune; inoltre, salvo l’adozione di specifica deliberazione che comprovi un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, l'ente competente all’amministrazione dei beni di uso civico non può disporre la variazione del loro uso, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo. Ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli altri enti territoriali non si applica la legislazione sui contratti agrari e, segnatamente, la disciplina in tema di durata e proroga, quando detti beni devono, in ogni momento, mantenere la loro utilizzabilità ai fini per i quali sono stati classificati come demaniali o indisponibili. In caso contrario, sarebbe preclusa all’Amministrazione “la discrezionale facoltà di conformare la continuazione e la rinnovazione del rapporto alla luce delle autonome valutazioni circa la compatibilità di esso con l'uso pubblico del bene demaniale. Segnalazione e massima a cura di F. Albanese su LexAmbiente

Cass. Sez. III n. 32925 del 17 luglio 2018 (Cc 20 apr 2018)
Beni Ambientali.Uso civico e vincolo
I terreni gravati da “uso civico” rientrano fra le zone vincolate ex lege ai fini della tutela del paesaggio; si tratta di fondi sui quali ab immemorabili sono esercitati dalla collettività insistente sui luoghi e dai singoli che la compongono una serie di diritti volti a trarre dalle terre che li compongono, dai boschi che ivi vegetano e dai corsi d’acque che li attraversano talune utilità in favore dei soggetti sopra menzionati
Sentenza su LexAmbiente

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