lunedì 2 aprile 2012

Pubblicato il DECRETO 15 marzo 2012 sul Burden Sharing






MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 15 marzo 2012
Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia  di
fonti rinnovabili e definizione della modalita' di gestione dei  casi
di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte  delle  regioni  e
delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). (12A03600) 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 78 del 2-4-2012

Il testo completo - incluse le parti in formato grafico - è per 60 gg disponibile a questo indirizzo:
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Il documento completo, in formato pdf, come trasmesso dal Ministro dello S.E. alla Conferenza delle Regioni è reperibile sul sito di Itabia.


 
               IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito  legge  n.  244
del 2007) ed in particolare: 
    - l'articolo 2, comma 167, come  modificato  dall'articolo  8-bis
del decreto legge 30  dicembre  2008,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2009, n.  13,  il  quale  stabilisce  che  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno  o  piu'  decreti
per definire la ripartizione  fra  regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano della quota  minima  di  incremento  dell'energia
prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per
cento del consumo  interno  lordo  entro  il  2020  ed  i  successivi
aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti
decreti sono emanati tenendo conto: 
      a) della definizione dei  potenziali  regionali  tenendo  conto
dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili; 
      b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016
e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi  nazionali
concordati a livello comunitario; 
      c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione
nei casi di inadempienza delle regioni per  il  raggiungimento  degli
obiettivi individuati; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  che  attua  la
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del  2011)  ed  in
particolare: 
    - gli articoli 35 e 36 che prevedono la promozione e la  gestione
con  altri  Stati  membri  e  Paesi  terzi,  sulla  base  di  accordi
internazionali, di  progetti  comuni  e  trasferimenti  statistici  a
favore dell'Italia di produzioni di  energia  da  fonti  rinnovabili,
stabilendone i criteri e  le  modalita'  di  copertura  dei  relativi
oneri; 
    - l'articolo 37, commi da 1 a 5 che individuano le azioni  e  gli
strumenti  ulteriori  a  quelli  resi  disponibili  dalla   normativa
nazionale, che le regioni e le province autonome  possono  utilizzare
ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi  di  sviluppo  di
energia da fonti rinnovabili, definiti  in  attuazione  del  predetto
articolo 2, comma 167  della  legge  n.  244  del  2007,  nonche'  le
modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da
parte del Ministro dello sviluppo economico; 
    - l'articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati
gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2,  comma
167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni,  nonche'
definite le modalita' di gestione dei casi di mancato  raggiungimento
degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome,  in
coerenza con quanto previsto dal  medesimo  articolo  2,  comma  170,
della legge n. 244 del 2007; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in  particolare  l'articolo
8, il quale, in l'attuazione dell'articolo  120  della  Costituzione,
disciplina le modalita' con le quali il Governo  puo'  sostituirsi  a
organi delle regioni, delle citta' metropolitane,  delle  province  e
dei  comuni  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  norme  e  trattati
internazionali  o  della  normativa  comunitaria,  ovvero  quando  lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica ed economica; 
  Visto il Piano di azione nazionale  per  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai sensi dell'articolo 4 della
direttiva 2009/28/CE e  trasmesso  alla  Commissione  europea  il  31
luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali  e  le  misure  al
2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e
sviluppare quelli di  energia  da  fonti  rinnovabili,  quantificando
anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione
nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi; 
  Visto  il  decreto  5  maggio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e sentita la Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con cui  sono
stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione  di  energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di  potenza
incentivabile al 2016; 
  Visto lo  studio  preliminare  effettuato  dalla  societa'  ERSE  -
nell'ambito delle attivita' di ricerca sul sistema elettrico  per  il
triennio 2009-2011 - e da ENEA,  con  cui  e'  stata  individuata  la
metodologia per la ripartizione  regionale  dell'obiettivo  nazionale
sulle fonti rinnovabili ed e' stata proposta  una  prima  ipotesi  di
ripartizione basata, tra l'altro, su una serie di dati  regionali  di
consumo finale di energia prodotti da ENEA; 
  Visti i risultati del successivo  studio  eseguito  dalla  societa'
Ricerca sul Sistema Energetico - RSE  SpA  (gia'  ERSE),  nell'ambito
delle attivita' di ricerca sul  sistema  elettrico  per  il  triennio
2009-2011, con il quale, con riferimento ai valori  di  produzione  e
consumo di  energie  rinnovabili  in  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, sono  stati  definiti  gli  attuali  livelli,  esaminati  i
potenziali e delineati i  criteri  di  ripartizione  degli  obiettivi
nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia  da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di  quota  di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Ritenuto che la ripartizione tra le regioni e le province  autonome
degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili fino  al  2020  debba
riguardare  i  soli  settori  dell'elettricita'  e   del   calore   e
raffrescamento, poiche' l'aumento dei consumi  di  energia  da  fonti
rinnovabili nei trasporti dipende quasi esclusivamente  da  strumenti
nella disponibilita' dello Stato; 
  Ritenuto altresi' che gli  obiettivi  nazionali  indicati  nel  PAN
rappresentano obiettivi minimi,  che  potranno  essere  integrati  ed
anche diversamente articolati nell'arco  dei  previsti  aggiornamenti
biennali, per tener conto del maggior apporto  di  alcune  fonti,  di
eventuali  mutamenti  tecnologici  cosi'   come   degli   esiti   del
monitoraggio; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella riunione del 22 febbraio 2012; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
                               Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  37,  comma  6,
del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri  di
cui all'articolo 2,  comma  167,  della  legge  n.  244  del  2007  e
successive  modificazioni,  definisce  e  quantifica  gli   obiettivi
intermedi e finali che ciascuna regione  e  provincia  autonoma  deve
conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali  fino
al  2020  in  materia  di  quota  complessiva  di  energia  da  fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti. 
  2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  37,  comma  6,
del decreto legislativo n. 28 del 2011,  definisce  le  modalita'  di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da  parte
delle regioni e delle  province  autonome,  in  coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007. 

            
                               Art. 2 
      Modalita' di determinazione e conseguimento degli obiettivi 
               delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare  a  ciascuna
regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi
nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti
e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e  da  Paesi
terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione  della
quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le  regioni  e
le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. 
  2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia
di una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei  seguenti
tre termini: 
    a) consumi elettrici,  compresi  i  consumi  degli  ausiliari  di
centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto; 
    b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti
i settori, con esclusione del contributo dell'energia  elettrica  per
usi termici; 
    c) consumi per tutte le forme  di  trasporto,  ad  eccezione  del
trasporto elettrico e della navigazione internazionale. 
  3. Ai fini del presente decreto, il consumo di energia  rinnovabile
in una regione o provincia autonoma e' dato dalla somma dei  seguenti
quattro termini: 
    a) energia elettrica  lorda  da  fonte  rinnovabile  prodotta  da
impianti ubicati nella regione; 
    b)    energia    termica     da     fonte     rinnovabile     per
riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche  mediante
teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o
provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano  o
biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma; 
    c) biometano prodotto  tramite  impianti  di  produzione  ubicati
nella  regione  o  provincia  autonoma  e  immesso  nella   rete   di
distribuzione del gas naturale; 
    d) biometano e biogas prodotto  tramite  impianti  di  produzione
ubicati nella regione  o  provincia  autonoma,  immesso  in  reti  di
distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 nel caso di impianti  in  cui
la produzione  sia  attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  o
province autonome,  la  ripartizione  delle  relative  produzioni  e'
definita da accordi stipulati tra  le  medesime  regioni  e  province
autonome.  In  carenza  di  accordi,  la  produzione  e'   attribuita
applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida approvate
dalla Conferenza Unificata ed  emanate  con  DM  10  settembre  2010,
pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219. 
  5. Le regioni e le province autonome possono ricorrere, ai fini del
raggiungimento  dei  rispettivi  obiettivi,  agli  strumenti  di  cui
all'articolo  37,  comma  1  e  comma  4,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. Allo scopo di destinare  prioritariamente
le  produzioni  da  fonti  rinnovabili  realizzate   in   Italia   al
conseguimento degli obiettivi nazionali, i  trasferimenti  statistici
per cessione di energia da fonti rinnovabili ad altri Stati membri  o
Paesi terzi promossi dalle regioni o province autonome devono  essere
preventivamente autorizzati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  6. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti  comuni  promossi  dalle  regioni  e  province  autonome  e'
assicurata  attraverso  le  modalita'  definite  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni,
nell'ambito dei provvedimenti previsti dall' articolo  35,  comma  2,
del decreto legislativo n. 28  del  2011.  A  tali  fini,  gli  oneri
specifici dell'energia oggetto di trasferimenti statistici o progetti
comuni a carico delle regioni e province autonome  partecipanti  sono
pari a quelli definiti ai sensi dell'articolo 35,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  7 Ai fini del presente decreto, la quota del consumo  finale  lordo
di energia  coperta  da  fonti  rinnovabili  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma e'  calcolata  come  rapporto  tra  la  somma  dei
termini di cui al comma  3  e  degli  eventuali  apporti  conseguenti
all'utilizzo degli strumenti richiamati al comma 5, e  la  somma  dei
termini di cui al comma 2. 
       
      
                               Art. 3 
              Obiettivi delle regioni e province autonome 
 
  1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni  e  le
province autonome degli obiettivi intermedi e finali di  contenimento
dei consumi finali  lordi  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili
previsti dal PAN ed i relativi risultati conseguiti  sono  riportati,
rispettivamente, negli allegati 2 e 1 che  formano  parte  integrante
del  presente  decreto.  Gli  elementi  metodologici  e  quantitativi
riportati  nei  medesimi  allegati  hanno  valore  indicativo  e   di
orientamento, in  particolare  ai  fini  della  programmazione  delle
regioni e delle province autonome,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4. Gli obiettivi di  cui  al  comma  2  possono  essere
conseguiti attraverso una qualsiasi combinazione dei  contributi  dei
quattro  termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  nonche'   dei
contributi derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 37, comma 4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  2. Gli obiettivi,  intermedi  e  finali,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma sono riportati nella  seguente  Tabella  A,  fatto
salvo quanto previsto dall'art.  5,  commi  5  e  6.  Gli  obiettivi,
intermedi e finali, a partire dall'anno 2016 sono vincolanti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Nelle more della definizione della metodologia  di  monitoraggio
di cui all'art. 40  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  su
proposta  unitaria  delle  regioni  e  fermo   restando   l'obiettivo
nazionale,   viene   effettuata   una   rivisitazione   dei   criteri
metodologici e dei  parametri  utilizzati  per  la  ripartizione  tra
regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali,  a
seguito della quale il Ministero dello sviluppo economicoprovvede  di
concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni   alla
ridefinizione della Tabella A del presente articolo.  Fermo  restando
l'obiettivo nazionale, la ridefinizione della Tabella A  e'  altresi'
consentita al verificarsi delle condizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 6. 
  4. Le regioni,  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
obiettivi intermedi e finali di  cui  alla  Tabella  A  del  presente
articolo, integrano i propri strumenti per il governo del  territorio
e  per  il  sostegno  all'innovazione  nei  settori  produttivi   con
specifiche  disposizioni  a  favore  dell'efficienza   energetica   e
dell'uso delle fonti rinnovabili. 
  5.  Qualora  una  regione  abbia  attribuito  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del  29
dicembre 2003,  n.  387  agli  enti  locali,  e'  tenuta  a  vigilare
affinche' i medesimi ottemperino  alla  regolare  applicazione  delle
norme  vigenti  in  materia,  a  definire  le  proprie  modalita'  di
intervento ed a utilizzare poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia
accertata al fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme  stesse
nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del
presente articolo. 
  6. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla  Tabella  A  di  cui
all'articolo 3  del  presente  decreto,  le  regioni  e  le  province
autonome possono stabilire, anche sulla base  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011  e
di cui al paragrafo 17.2 del DM  10  settembre  2010,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti  massimi  alla
produzione di energia per singola fonte  rinnovabile  in  misura  non
inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti
di pianificazione energetica per la medesima fonte. 
  7. In  considerazione  dell'impatto  sulle  reti  elettriche  degli
impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili e  della
rapida crescita di tali tipi  di  impianti,  con  fenomeni  di  forte
concentrazione    geografica,    fermo    restando    il    principio
dell'autorizzazione  unica  di  cui  all'articolo  12   del   decreto
legislativo n. 387 del 2003, ed alle linee guida di  cui  al  decreto
ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
18 settembre 2010, n. 219, la regione o la provincia delegata,  nelle
more della realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza  del
sistema elettrico, puo' sospendere i procedimenti  di  autorizzazione
in corso su motivata segnalazione da parte  dei  gestori  delle  reti
circa la sussistenza di problemi di sicurezza per la continuita' e la
qualita' delle forniture. La segnalazione, che puo' avvenire anche  a
seguito di richiesta di verifica da parte della regione  interessata,
e' corredata dalla proposta degli interventi di messa  in  sicurezza,
necessari e  propedeutici  all'ulteriore  installazione  di  impianti
rinnovabili  non  programmabili  in  condizioni  di   sicurezza.   La
sospensione ha la durata massima di otto mesi. La  regione  o  l'ente
preposto assicurano adeguata pubblicita' e garantiscono il  sollecito
rilascio  degli  atti  autorizzativi  di  competenza,  necessari  per
l'esecuzione nei tempi minimi degli interventi di messa in sicurezza. 
  8. La sospensione di cui al comma 7 non puo' essere disposta per  i
procedimenti relativi ad impianti non collegati alla  rete  elettrica
ovvero dotati di sistemi di accumulo di capacita'  pari  almeno  alla
produzione giornaliera media dell'impianto. 

             
                               Art. 4 
               Orientamenti per iniziative prioritarie e 
          collaborazione Stato-Regioni e Province autonome 
 
  1. In attuazione dell'articolo 37, comma 4, lettere b), c),  d)  ed
e), del decreto legislativo n. 28  del  2011  e  tenuto  conto  delle
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  formazione  e  di  reti  di
teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello  stesso  decreto
legislativo, le regioni e le  province  autonome,  nell'ambito  delle
proprie   risorse   finanziarie,   perseguono   prioritariamente   il
contenimento  dei  rispettivi  consumi  finali  lordi,  nella  misura
prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti: 
    a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e
le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale; 
    b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili  e
di efficienza energetica con la programmazione di altri settori. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  nell'ambito  delle  proprie
risorse  finanziarie,  concorrono  al  contenimento  del   rispettivi
consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2,  favorendo
in particolare le seguenti attivita' anche ai fini dell'accesso  agli
strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante: 
    a) misure e  interventi  nei  trasporti  pubblici  locali,  negli
edifici e nelle utenze  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' degli enti locali; 
    b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 
    c) interventi per la riduzione dei consumi di  energia  elettrica
nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico; 
    d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite  terzi  e
dei servizi energetici; 
    e)  incentivazione  dell'efficienza  energetica,  nei  limiti  di
cumulabilita' fissati dalle norme nazionali. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1
le regioni e le province autonome provvedono a: 
    a)  indirizzare  gli  enti  locali   per   lo   svolgimento   dei
procedimenti  di  loro  competenza,  relativi  alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili,
secondo principi di efficacia e di semplificazione  amministrativa  e
applicando il modello dell'autorizzazione unica per impianti ed opere
di rete connesse; 
    b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei
limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali; 
    c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti  anche  a
gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese; 
    d) promuovere la realizzazione di reti di  teleriscaldamento  per
la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti  emissive,
secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche
previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per
la pianificazione di livello locale. 
  4. Al fine di semplificare e favorire l'accesso agli  strumenti  di
sostegno nazionali per l'efficienza energetica,  su  richiesta  delle
regioni accompagnata da progetti preliminari, l'ENEA redige e propone
all'approvazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   schede
standardizzate  per  la  quantificazione  dei  risparmi  di  progetti
inerenti misure e interventi di cui al comma 2. 
  5. Le regioni e le province  autonome  rendono  note  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  e  alle  altre  regioni  le  rispettive
iniziative  e  misure,  di  particolare  efficacia  in   materia   di
efficienza  energetica,  di  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure autorizzative di impianti a fonti rinnovabili e  interventi
di efficienza energetica. 
  6.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono  lo
scambio e  la  valorizzazione  di  esperienze  e  di  buone  pratiche
realizzate  nelle  regioni  e  nelle  province  autonome,  attraverso
specifici eventi e strumenti di diffusione informativa. 
  7.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  provvedono  a
informare  le  regioni  e  le  province  autonome  sulle   iniziative
comunitarie  in  materia  di  sostegno  alle  fonti   rinnovabili   e
all'efficienza energetica. 

        
                               Art. 5 
       Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi 
 
  1. A decorrere dal  2013,  successivamente  all'approvazione  delle
metodologie di  cui  all'articolo  40,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, il Ministero  dello  sviluppo  economico,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di
ciascun anno e secondo le modalita' di cui al comma 4, alla  verifica
per ciascuna regione e provincia autonoma  della  quota  del  consumo
finale lordo  di  energia  coperta  da  fonti  rinnovabili,  riferita
all'anno precedente. L'esito della verifica annuale e' comunicato  al
Ministero dell'ambiente, al Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni,
con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni  nonche',  in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla  Tabella  A
dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  regioni  e  province
autonome trasmettono al Gestore Servizi Energetici GSE  S.p.A.  e  al
Ministero dello sviluppo economico: 
    a)  copia  delle  intese  e  degli  accordi  conclusi  ai   sensi
dell'articolo 37, comma 4, lettera a) del decreto legislativo  n.  28
del 2011, nonche' degli accordi per trasferimenti statistici  di  cui
all'articolo 37, comma 1, dello stesso decreto legislativo; 
    b) i valori  dell'energia  effettivamente  trasferita,  nell'anno
precedente, in attuazione delle intese e degli accordi  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  gli  elementi  atti  a  dimostrare  la  partecipazione   alla
copertura dei costi per  i  trasferimenti  statistici  e  i  progetti
comuni previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo  n.  28  del
2011. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 6, l'obiettivo di  ciascuno
degli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 e' calcolato come il  valore  piu'
alto tra la media del biennio e il valore calcolato  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento. 
  4. Nel caso in cui le metodologie di cui all'art. 40, commi 4 e  5,
del decreto legislativo n. 28 del 2011 non siano approvate, ovvero il
monitoraggio degli obiettivi non sia operativo, non si da' luogo alla
verifica di cui al comma 1 e,  conseguentemente,  a  quanto  previsto
dall'articolo 6. La verifica e' svolta a partire dall'anno successivo
a quello dal quale risulta attivo il sistema statistico nazionale  in
materia di energia integrato secondo quanto  previsto  dall'art.  40,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  5. Al fine  di  assicurare  modalita'  coordinate  e  condivise  di
realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi  di  cui  alla
Tabella A dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero  dello  sviluppo  economico
istituisce un osservatorio, con i compiti di analisi  e  proposta  di
cui ai commi successivi, costituito da sedici componenti, di cui otto
designati dal Ministero dello sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e otto designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano.   Ai   componenti
dell'osservatorio non spetta alcun compenso, comunque denominato, ne'
rimborso spese. 
  6. L'osservatorio di  cui  al  comma  5  costituisce  un  organismo
permanente di consultazione e confronto tecnico  sulle  modalita'  di
raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di  supporto  e  di
scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al  contenimento
dei  consumi  finali  nell'ambito   delle   politiche   territoriali.
Annualmente, l'osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli
obiettivi  e  le  cause  di  eventuali  scostamenti,  proponendo   le
conseguenti azioni ritenute idonee al superamento  delle  circostanze
impeditive. In occasione del  monitoraggio  dell'anno  2016,  qualora
risulti uno scostamento dall'obiettivo nazionale  superiore  al  20%,
l'osservatorio ne individua le cause e  propone  al  Ministero  dello
sviluppo economico l'adozione di provvedimenti diretti a superare  le
criticita',  anche  attraverso  la  rimodulazione   degli   obiettivi
regionali di cui alla Tabella A, dopo aver accertato l'efficacia e la
qualita' delle  misure  attivate  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, nonche' il rispetto degli adempimenti  di  cui  al  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
  7. L'osservatorio si avvale degli strumenti  statistici  sviluppati
dal GSE, nonche' dalle regioni e  province  autonome,  in  attuazione
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28  del  2011  e  propone
eventuali miglioramenti della metodologia prevista al comma  5  dello
stesso articolo 40. 

      
                               Art. 6 
Modalita' di  gestione  dei  casi  di  mancato  raggiungimento  degli
                              obiettivi 
 
  1. A decorrere dal 2017, tenuto conto  delle  analisi  e  verifiche
condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 4, in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o piu'  regioni
o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico  invita  la
regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni
in merito. 
  2.  Entro  i  successivi  due  mesi,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, qualora abbia accertato,  tenuto  conto  delle  analisi  e
verifiche condotte dall'osservatorio, che  il  mancato  conseguimento
degli  obiettivi  e'  imputabile  all'inerzia  delle  Amministrazioni
preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o
provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei  ministri
di assegnare all'ente interessato un termine,  non  inferiore  a  sei
mesi, per l'adozione dei  provvedimenti  necessari  al  conseguimento
degli obiettivi. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2,  il  Consiglio
dei  Ministri,  sentita  la  regione  interessata,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, adotta i  provvedimenti  necessari
ovvero nomina un apposito commissario che,  entro  i  successivi  sei
mesi, consegue la quota di energia  da  fonti  rinnovabili  idonea  a
coprire il deficit riscontrato. A tal fine,  il  commissario  ricorre
agli strumenti e alle modalita' di cui all'articolo 37,  comma  1,  e
comma 4, lettera a), del decreto legislativo  n.  28  del  2011,  con
oneri a carico della regione o della provincia  autonoma  interessata
nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  della  vigente
normativa in materia  di  spesa  del  personale.  Alla  riunione  del
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della regione interessata al provvedimento, o un suo delegato. 
  4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica  nel  caso  di
raggiungimento degli obiettivi  nazionali,  intermedi  o  finale.  La
procedura di cui ai commi 2 e 3 puo' essere attivata solo nel caso in
cui siano vigenti i provvedimenti di cui all' articolo 24,  comma  5,
all'articolo 25, comma 10, all'articolo 28, comma 2,  e  all'articolo
29, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 

        
      
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN,  si  provvede,
con le medesime modalita' di cui al presente decreto, al  conseguente
aggiornamento  degli  obiettivi  che  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi
nazionali fino al 2020. 
  2. Al fine di  consentire  alle  regioni  e  province  autonome  di
avvalersi di un congruo periodo di  tempo  per  adeguare  le  proprie
strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il  termine  ultimo
per l'aggiornamento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale  per
le energie rinnovabili e' stabilito al 31 dicembre 2016. 
  Il presente decreto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione. 
    Roma, 15 marzo 2012 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                               Passera                
 
       Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 
                 Clini 

        
      
                             Allegato 1 
        Regionalizzazione degli obiettivi di sviluppo delle FER 
 
1 INTRODUZIONE 
 
Il presente allegato, a partire  dai  valori  nazionali  di  sviluppo
delle FER indicati dal Piano di  Azione  Nazionale  per  lo  sviluppo
delle fonti rinnovabili (PAN),  definisce,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, i valori di CFL, FER-E e FER-C, all'anno  2020  e
negli anni intermedi. Sulla base dei suddetti valori  vengono  quindi
calcolati  gli  obiettivi  di  sviluppo   delle   fonti   energetiche
rinnovabili per ciascun regione  e  provincia  autonoma  nel  periodo
temporale considerato. La procedura si articola nei seguenti passi: 
 
1. Presentazione sintetica  degli  obiettivi  nazionali  di  sviluppo
delle FER previsti dal PAN 
Sono sinteticamente riportati, a livello  nazionale,  sia  i  Consumi
energetici Finali Lordi (CFL) che  i  consumi  di  energia  da  fonti
rinnovabili (FER) attesi al 2020  dal  PAN,  tali  da  consentire  di
conseguire l'obiettivo del 17% previsto per l'Italia dalla  Direttiva
2009/28/CE. 
 
2. Ripartizione regionale dei consumi finali lordi e dei  consumi  da
fonti rinnovabili al 2020 
Per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  sono   definite   le
ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E (energia  elettrica  da
fonti rinnovabili), FER-C (energia termica da fonti  rinnovabili)  in
coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN e secondo la  metodologia
definita  nell'Allegato  2.  Viene  quindi  calcolato,  per  ciascuna
regione e provincia autonoma,  l'obiettivo  sulle  fonti  rinnovabili
all'anno 2020. 
 
3. Traiettorie di sviluppo al 2020 
Per  ciascuna  regione   e   provincia   autonoma,   considerate   le
ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E e FER-C, e' definita la
traiettoria di sviluppo al 2012, 2014, 2016, 2018,  in  coerenza  con
gli obiettivi definiti dal PAN  e  secondo  la  metodologia  definita
nell'Allegato 2. Vengono quindi  tracciati  gli  andamenti  temporali
(traiettorie) dei  suddetti  valori  e  degli  obiettivi.  Infine  si
calcola, per ciascuna regione e provincia  autonoma,  la  traiettoria
dell'obiettivo sulle fonti rinnovabili. 
 
4. Sviluppo dei  consumi  regionali  da  fonti  rinnovabili  rispetto
all'anno iniziale di riferimento 
Per ciascuna regione e provincia autonoma si calcola lo  sviluppo  di
CFL, FER-E e FER-C, come differenza tra il valore  dell'anno  2020  e
dell'anno iniziale di riferimento, come definito nell'Allegato 2. 
 
2 SINTESI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN) 
 
L'articolo 3 della  Direttiva  2009/28/CE  richiede  che  ogni  Stato
membro assicuri: 
   • che la propria quota di  energia  fonti  rinnovabili  (FER)  sul
consumo energetico finale lordo (CFL) nel 2020  sia  almeno  pari  al
proprio obiettivo nazionale: tale obiettivo per l'Italia  e'  fissato
pari al 17%; 
   • che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le
forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale
di energia nel settore dei trasporti. 
Coerentemente a  quanto  previsto  dell'articolo  4  della  Direttiva
2009/28/CE, il 31 luglio 2010 lo Stato italiano  ha  presentato  alla
Commissione europea il Piano Azione Nazionale per lo  sviluppo  delle
fonti rinnovabili [1] (PAN), in cui si definiscono gli obiettivi e le
misure per contenere i consumi finali e sviluppare  i  consumi  delle
FER, nonche' le traiettorie per assicurare  il  raggiungimento  degli
impegni al 2020. 
Il PAN prevede che il Consumo energetico Finale Lordo CFL al 2020 sia
pari a 133 Mtep e conseguentemente l'obiettivo del 17%  richiede  uno
sviluppo delle FER pari a 22,6 Mtep  (vedi  Tabella  1).  Per  quanto
riguarda l'obiettivo del 10% sui trasporti,  considerando  i  criteri
previsti dalla Direttiva, il valore dei consumi stimato  al  2020  e'
pari a circa 35,3 Mtep, e quindi, l'impiego di FER per  trasporti  al
2020 e' pari a circa 3,5 Mtep. 
 
Tabella 1- I consumi attesi dal PAN al 2020. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Coerentemente  con  la  logica  della   Direttiva   2009/28/CE,   per
conseguire l'obiettivo nazionale di sviluppo delle FER, il PAN  opera
su due fronti: la riduzione del CFL e l'incremento dell'impiego delle
FER. 
Relativamente  alla  riduzione  dei  consumi,  il   PAN   prende   in
considerazione  due  scenari:  lo  scenario  di  "riferimento"  e  lo
scenario di "efficienza energetica  supplementare".  Lo  scenario  di
"riferimento" sconta gia' le riduzioni dei consumi finali conseguenti
alle misure di efficienza energetica  decise  entro  il  2009  e  gli
effetti della crisi del 2009 [2],  [3],  [4],  [5].  Lo  scenario  di
"efficienza energetica  supplementare"  prevede  che  si  introducano
misure aggiuntive di efficienza energetica in grado di determinare un
ulteriore risparmio dei consumi finali, pari a circa 12,6 Mtep  (-10%
rispetto allo scenario di riferimento),  che  interessano  in  misura
maggiore il settore civile, oltre  che  i  settori  dei  trasporti  e
dell'industria. Per quanto riguarda lo sviluppo dei consumi di FER il
PAN prevede che lo  sviluppo  delle  FER  debba  essere  vincolato  a
condizioni di opportunita' economiche, di impatto ambientale  e  alla
ragionevole accettazione da parte degli utenti di modificare i propri
consumi, favorendo l'efficienza energetica  e  gli  usi  delle  fonti
rinnovabili nei propri comportamenti e, di riflesso, anche in  quelli
dei servizi e delle imprese. Per ognuno dei settori di impiego  delle
FER previsti dalla Direttiva  2009/28/CE  -  elettricita',  calore  e
trasporti - e per ogni tecnologia/fonte, sono stati  determinati  dei
criteri di "sostenibilita'", che agiscono da  elementi  "spartiacque"
tra   le   potenzialita'   "teoriche"   e   quelle    "potenzialmente
conseguibili". 
Di seguito sono sintetizzati per i CFL e  per  le  FER  i  contributi
degli specifici settori di impiego che, complessivamente,  concorrono
a conseguire il raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020. 
 
2.1 Il consumo finale lordo (CFL) 
Il CFL nazionale, come sintetizzato nella Tabella  2,  e'  costituito
dalla somma dei contributi nei tre settori di impiego previsti  dalla
Direttiva 2009/28/CE: 
   1. consumi per riscaldamento e raffreddamento in tutti  i  settori
(con  esclusione  del  contributo  dell'energia  elettrica  per   usi
termici); 
   2. consumi  elettrici  (compresi  i  consumi  degli  ausiliari  di
centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto); 
   3. consumi per tutte le  forme  di  trasporto,  ad  eccezione  del
trasporto elettrico (i cui consumi sono inclusi tra quelli del  punto
2.) e della navigazione internazionale. 
 
Tabella 2- Consumo Finale Lordo: le previsioni al 2020 del PAN 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
2.2 Il consumo di energia da fonti rinnovabili (FER) 
Per il calcolo dei consumi dei consumi da FER, il PAN fa  riferimento
ai quattro contributi, previsti dalla Direttiva 2009/28/CE: 
   a) consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili  prodotta  in
Italia (FER-E); 
   b)  consumi  di  fonti  rinnovabili   per   il   riscaldamento   e
raffreddamento (FER-C); 
   c) consumi di fonti rinnovabili  per  il  trasporto  (FER-T),  con
l'esclusione dell'energia elettrica, gia' conteggiata al punto a); 
   d) consumi di altre forme di energia rinnovabile prodotte in paesi
esteri e consumate in Italia. 
In Tabella 3 e' riportata la ripartizione dei consumi da FER al  2020
definiti nel PAN. 
L'energia  elettrica  dispone  di  una  rete  di  distribuzione  gia'
sviluppata sul territorio, che non obbliga necessariamente l'utilizzo
dell'energia nel luogo in cui essa viene prodotta, di  un  articolato
corpo normativo che disciplina la realizzazione degli impianti  e  la
loro  connessione  alla  rete,  e  di  un   articolato   sistema   di
incentivazione a sostegno  della  produzione  da  fonti  rinnovabili.
Pertanto, la quantita' di FERE riportata dal PAN  al  2020  e'  stata
definita facendo riferimento al potenziale  produttivo,  ovvero  allo
sfruttamento delle risorse rinnovabili dove queste sono  disponibili,
al  costo  delle  tecnologie,  al  valore  degli  incentivi,  nonche'
all'accettazione degli impianti sul territorio. Complessivamente,  il
PAN prevede al 2020 uno sviluppo della produzione elettrica da  fonti
rinnovabili sino a 8,5 Mtep (98,9 TWh). 
 
Tabella 3- Consumo da fonti rinnovabili: le previsioni  al  2020  del
PAN 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note:  (1)  -  Per  il  calcolo  della  quota  di  energia  da  fonti
rinnovabili sul CFL, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno  sono  presi
in considerazione una sola volta  ai  fini  delle  quantita'  di  cui
all'art. 5  comma  1,  lettere  a),  b)  o  c)  (2)  -  Il  Documento
previsionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,  della  Direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2009
afferma che "Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  ad  essa
assegnati dalla direttiva 2009/28/CE, l'Italia conta di fare  ricorso
anche a strumenti diversi dalla produzione nazionale, in  particolare
all'importazione di energia elettrica da FER. "[6] 
Il contributo al 2020 delle fonti  rinnovabili  per  riscaldamento  e
raffreddamento (FER-C) previsto dal PAN, pari  a  10,5  Mtep,  e'  di
entita' paragonabile a quello delle FER-E, ma presenta  una  dinamica
di crescita molto piu' importante,  partendo  da  una  situazione  di
riferimento, al 2005, di meno di 2 Mtep di consumi. 
Si consideri, poi, che il consumo dell'energia termica deve  avvenire
nel luogo  in  cui  essa  viene  prodotta  (salvo  limitati  casi  di
teleriscaldamento) e, quindi, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
per riscaldamento e raffreddamento deve necessariamente prevedere  un
forte coinvolgimento  del  lato  domanda.  Tenendo  conto  di  questi
aspetti,  la  definizione  dell'obiettivo  di  sviluppo  delle  FER-C
previsto dal PAN e'  stata  fissato  principalmente  sulla  base  del
potenziale di impiego. 
Per i consumi  di  biocarburanti  e  del  biogas  e/o  biometano  nei
trasporti (FER-T) al 2020 il PAN prevede un consumo atteso  di  2.530
ktep, suddiviso nei seguenti contributi: 
   • Bioetanolo/bio-ETBE  600  ktep,  di  cui  100  ktep  di  seconda
generazione 
   • Biodiesel 1880 ktep, di cui 200 ktep di seconda generazione 
   • Altri (per esempio biometano) 50 ktep, di cui 50 ktep da scarti 
Una parte rilevante (circa 1000 ktep) dei suddetti  biocarburanti  si
prevede possa derivare  da  importazione  diretta  e/o  prodotta  con
materia prima di importazione. 
Infine,  il   documento   previsionale   inviato   dall'Italia   alla
Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,  della  Direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2009
[6], afferma che "ai fini del conseguimento degli obiettivi  ad  essa
assegnati dalla direttiva 2009/28/CE, l'Italia conta di fare  ricorso
anche a strumenti diversi dalla produzione nazionale, in  particolare
all'importazione di energia elettrica da FER", per una quantita' pari
1.127 ktep. 
 
2.3 L'obiettivo del consumo di fonti rinnovabili nei trasporti 
 
L'articolo 3, comma 4,  della  Direttiva  2009/28/CE  stabilisce  che
"Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da  fonti
rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia  almeno  pari
al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti  nello
Stato membro".  Secondo  la  Direttiva,  la  quota  dei  consumi  per
trasporti su cui calcolare la quota del 10% ottenuta come somma: 
   • del consumo di benzina, diesel  e  biocarburanti  impiegati  nel
trasporto su strada e per ferrovia; 
   • del consumo di energia elettrica usata nei trasporti via terra. 
In Tabella 4 e' fornita un'ipotesi di ripartizione di  dettaglio  dei
consumi  per  trasporti  al  2020,  estrapolata  dai  dati  del  PAN,
evidenziando la quota su cui deve essere  calcolato  l'obiettivo  del
10% da fonti rinnovabili. 
 
Tabella 4 - Schema di  ripartizione  dei  consumi  nazionali  per  il
trasporto al 2020 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3 GLI OBIETTIVI REGIONALI AL 2020 
 
Per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  sono   definite   le
ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E, FER-C in coerenza  con
gli obiettivi definiti dal PAN  e  secondo  la  metodologia  definita
nell'Allegato  2,  negli  specifici  capitoli,  cui  si  rimanda  per
approfondimenti. 
 
3.1 Consumi finali lordi regionali al 2020 
 
La definizione dei valori dei CFL al 2020,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, e' stata  effettuata  applicando  la  metodologia
riportata in Allegato 2, capitolo 2,  cui  si  rimanda  per  maggiori
dettagli. 
La Tabella 5 riporta i valori dei CFL regionali al 2020, suddivisi in
consumi elettrici e non elettrici (riscaldamento e  raffrescamento  e
trasporti - esclusa la parte elettrica). 
 
Tabella 5 - Consumi finali lordi regionali al 2020 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3.2 Consumi regionali da fonti rinnovabili al 2020 
 
La ripartizione  dei  consumi  da  fonti  rinnovabili  al  2020,  per
ciascuna regione e provincia autonoma, e' stata effettuata applicando
la metodologia descritta in Allegato 2, capitolo 3,  cui  si  rimanda
per maggiori dettagli. 
Secondo la suddetta metodologia la ripartizione regionale  delle  FER
prende in considerazione esclusivamente  le  FER-E  e  le  FER-C,  in
quanto per le  FER-T  e  le  FER-E  estero  il  raggiungimento  degli
obiettivi   dipende   quasi   esclusivamente   da   strumenti   nella
disponibilita' dello Stato. 
La Tabella  6  riporta  i  valori  dei  consumi  regionali  da  fonti
rinnovabili al 2020, suddivisi secondo le componenti FER-E e FER-C. 
 
Tabella 6 - Consumi regionali da fonti rinnovabili al 2020 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3.3 Obiettivi regionali dei consumi da fonti rinnovabili al 2020 
 
L'obiettivo regionale sulla quota di consumo da fonti rinnovabili  al
2020, per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  si  calcola  come
rapporto tra i valori del consumo da FER (Tabella 6) e  CFL  (Tabella
5). Il risultato e' riportato in Tabella 7. 
Si noti che, coerentemente con  l'approccio  metodologico  illustrato
nell'Allegato 2, paragrafo  3.  1,  avendo  incluso  negli  obiettivi
regionali esclusivamente  il  contributo  delle  FER-E  e  FER-C,  la
percentuale  totale  risultante  dal  rapporto  tra  la   somma   dei
contributi regionali al numeratore e al denominatore  e'  piu'  bassa
dell'obiettivo (17%) definito per l'Italia. 
 
Tabella 7 - Obiettivi regionali consumi da fonti rinnovabili al 2020 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
4 LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO AL 2020 
 
Per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma   sono   definite   le
ripartizioni dei valori di CFL, FERE e FER-C  al  2012,  2014,  2016,
2018 (traiettorie), in coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN al
2020 e secondo la metodologia definita nell'Allegato 2, capitolo 4. 
 
4.1 Le traiettorie al 2020 
 
Per ciascuna regione e provincia autonoma sono definiti, per gli anni
intermedi 2012, 2014, 2016 e 2018, i valori relativi a: 
   • Consumo Finale Lordo, calcolato come somma  dei  contributi  dei
consumi elettrici e dei consumi non elettrici; 
   •  FER-E,  calcolato  come  somma  dei  contributi   delle   fonti
rinnovabili prese in considerazione nel PAN; 
   • FER-C, calcolato come somma dei contributi  di  tutte  le  fonti
rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento prese in  considerazione
nel PAN. 
Sulla base dei valori cosi' definiti e dei precedenti valori relativi
all'anno iniziale di riferimento (definiti nell'allegato 2,  capitolo
4) e all'anno  2020  (definiti  nell'allegato  2,  capitolo  3),  per
ciascuna delle suddette quantita' si  ottiene  l'andamento  temporale
(traiettoria) dall'anno iniziale al 2020. 
In  Tabella  8  e  Tabella  9  sono  riportate   rispettivamente   le
traiettorie  dei  consumi  finali  lordi  e  dei  consumi  da   fonti
rinnovabili (somma di FER-E e FER-C) per ciascuna regione e provincia
autonoma. Le  traiettorie  sono  calcolate  prevedendo  una  crescita
lineare  dall'anno   di   riferimento   al   2020,   in   conformita'
all'obiettivo nazionale di crescita previsto dal PAN. In  Tabella  10
e' riportata  la  traiettoria  degli  obiettivi  regionali  dall'anno
iniziale al 2020. 
 
Tabella 8 - Traiettoria dei consumi finali lordi regionali  -  Valori
in [ktep] 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 9 - Traiettoria consumi regionali da fonti rinnovabili (FER-E
+ FER-C) Valori in [ktep] 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 10 - Traiettoria degli obiettivi regionali dall'anno iniziale
di riferimento al 2020 - Valori in [%] 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5 SVILUPPO  DEI  CONSUMI  REGIONALI  DA  FONTI  RINNOVABILI  RISPETTO
ALL'ANNO INIZIALE DI RIFERIMENTO 
 
Per ciascuna regione e provincia autonoma si calcola lo  sviluppo  di
CFL, FER-E e FER-C dall'anno iniziale al 2020, come differenza tra il
valore dell'anno 2020  e  dell'anno  iniziale  di  riferimento,  come
definito nell'Allegato 2. 
Nelle tabelle che seguono sono  riportati,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, lo  sviluppo  delle  FER-E  e  FER-C  tra  l'anno
iniziale della traiettoria e il 2020. 
 
Tabella 11 - Sviluppo regionale delle FER-E al 2020 rispetto all'anno
iniziale di riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 12 - Sviluppo regionale delle FER-C al 2020 rispetto all'anno
iniziale di riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 13 - Sviluppo regionale delle FER-E e FER-C al 2020  rispetto
all'anno iniziale di riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
6 Bibliografia 
 
[1] Ministero Sviluppo Economico; "Piano di Azione Nazionale  per  le
energie rinnovabili dell'Italia"; Giugno 2010. 
[2] Piano Nazionale di Azione Italiano per  l'Efficienza  Energetica.
Luglio 2007. Preparato ai Sensi della Direttiva 2006/32/CE sugli  usi
finali dell'energia e i servizi energetici. 
[3] F. Bazzocchi, A. Capozza, W. Grattieri, F. Madonna, S.  Maggiore,
F. Ravasio, M. Santi Vitale; "Razionalizzazione e risparmio  dell'uso
di  energia  elettrica;  misure  per   l'incremento   di   efficienza
energetica negli usi finali"; rapporto  ERSE  n.  09003387,  Febbraio
2010
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/10/022-10dco.pdf. 
[4] P. Capros, L. Mantzos, V.  Papandreou,  N.  Tasios;  "Model-based
Analysis of  the  2008  EU  Policy  Package  on  Climate  Change  and
Renewables "; - Primes Model - E3MLab/NTUA, Gennaio 2008. 
[5] P. Capros, L. Mantzos, V.  Papandreou,  N.  Tasios;  "Model-based
Analysis of  the  2008  EU  Policy  Package  on  Climate  Change  and
Renewables "; - Primes Model - E3MLab/NTUA, Gennaio 2010. 
[6] Documento previsionale ai sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  3,
della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2009. 
 

        
      
                             Allegato 2 
Criteri per la ripartizione tra regioni  e  province  autonome  degli
obiettivi di sviluppo delle fonti  energetiche  rinnovabili  previsti
                 dal Piano di Azione Nazionale (PAN) 
 
1 INTRODUZIONE 
 
Nell'allegato  e'  presentata  la  metodologia   impiegata   per   la
ripartizione, a livello regionale e delle  province  autonome,  degli
obiettivi di  sviluppo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER)
previsti  dal  Piano  di  Azione   Nazionale   (PAN).   I   risultati
quantitativi dell'applicazione di tale  metodologia  sono  illustrati
nell'Allegato 1. 
La metodologia per la determinazione  degli  obiettivi  regionali  si
articola nei seguenti passi: 
 
1. Ripartizione regionale del Consumo Finale Lordo (CFL) 
   Il consumo energetico  previsto  dal  PAN  al  2020  e'  ripartito
regionalmente applicando i seguenti criteri: 
   • per i consumi elettrici, si  fa  riferimento  alla  ripartizione
derivante dalla media dei consuntivi dei consumi regionali di energia
elettrica nel  periodo  2006-2010,  inclusi  i  consumi  dei  servizi
ausiliari e perdite di rete pubblicati da Terna, mantenendo  costante
al 2020 la quota di ogni regione e provincia  autonoma  nell'anno  di
riferimento.  Si  e'  preferito  utilizzare  un  valore   medio   per
stemperare  gli  effetti  dalla  crisi  economica  che,  nel  biennio
2008-2009, ha determinato un andamento dei consumi in  controtendenza
rispetto agli anni precedenti e una ripartizione  tra  le  regioni  e
province autonome fortemente influenzata dalla crisi; 
   • per i consumi  termici,  si  fa  riferimento  alla  ripartizione
derivante dai consumi  regionali  di  energia  per  usi  termici  nel
periodo 2005-2007 elaborati da ENEA. 
   Il valore medio  consente  di  "normalizzare"  le  variazioni  dei
consumi energetici termici dovute alle diverse condizioni  climatiche
dei singoli anni del triennio. 
   • per i consumi dei trasporti, si fa riferimento alla ripartizione
derivante  dai  consuntivi  dei  consumi  regionali  di  energia  per
trasporto nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA. 
   I valori regionali del CFL per gli anni  intermedi  sono  ottenuti
per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  coerentemente   alla
traiettoria del CFL riportata nel PAN. 
 
2. Regionalizzazione dei consumi delle fonti rinnovabili 
   Si  ripartisce  a  livello  regionale  esclusivamente  l'obiettivo
nazionale definito dal PAN di produzione nazionale di elettricita' da
fonti rinnovabili e dei consumi di fonti  rinnovabili  termiche.  Gli
obiettivi definiti dal PAN sulle fonti rinnovabili per i trasporti  e
sulla quantita' di energia elettrica da fonti  rinnovabili  importata
da altri Stati membri e Paesi terzi sono considerati  come  obiettivi
da conseguire tramite azioni che coinvolgono il livello  centrale  e,
per questo, non sono oggetto di ripartizione regionale. 
   Questo approccio non esclude che le regioni e le province autonome
possano fare  ricorso  a  scambi  statistici  con  Paesi  membri  e/o
contribuire alla copertura degli oneri per trasferimenti statistici e
progetti comuni nazionali, ai fini del conseguimento  dei  rispettivi
obiettivi (art 37 - Trasferimenti statistici fra le regioni - decreto
legislativo n. 28 del 2011), 
   La ripartizione regionale e' stata  determina  applicando  criteri
tecnico-economici, cioe' facendo riferimento, per l'energia elettrica
da   fonti   rinnovabili   prodotta   in   Italia,   al    potenziale
tecnico-economico  di  sfruttamento  delle  fonti  rinnovabili  nelle
singole regioni, mentre per i consumi termici da  fonti  rinnovabili,
principalmente al potenziale di impiego della fonte,  tenendo  conto,
comunque, delle disponibilita' locali delle fonti. 
   Tale approccio tiene conto delle caratteristiche di disponibilita'
di  risorse  energetiche  del  territorio  delle  singole  regioni  e
province autonome, della  loro  sfruttabilita'  secondo  principi  di
sostenibilita' ambientale  ed  economici,  e  della  possibilita'  di
orientare parte dei consumi  termici,  che  derivano  dai  fabbisogni
residenziali, del terziario, dell'agricoltura e dell'industria, verso
l'impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili. 
  In  tal  senso,  in  termini  metodologici,  per  la   ripartizione
  regionale si e' tenuto conto di vincoli/criteri (ambientali e  non)
  definiti a livello nazionale. Ulteriori ed aggiuntivi  vincoli  non
  sono  stati  presi  in  considerazione  nella   definizione   degli
  obiettivi di sviluppo delle FER  delle  regioni  e  delle  province
  autonome, anche alla luce  delle  previsioni  del  decreto  del  10
  settembre 2010 "Linee guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti
  alimentati da fonti rinnovabili"(1 ). 
 
 -------- 
 (1 )", L' art 17, comma  2,  del  Decreto  del  10  settembre  2010,
 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010,  stabilisce  che
 "le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela
 dell'ambiente  e  del   paesaggio   con   quelle   di   sviluppo   e
 valorizzazione  delle  energie  rinnovabili   attraverso   atti   di
 programmazione congruenti con  la  quota  minima  di  produzione  di
 energia da fonti rinnovabili loro  assegnata  (burden  sharing),  in
 applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244  del  2007,
 come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n.
 13, di conversione del decreto  legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
 assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse  fonti.  Le  aree
 non idonee  sono,  dunque,  individuate  dalle  Regioni  nell'ambito
 dell'atto di programmazione con cui sono definite le  misure  e  gli
 interventi necessari al raggiungimento  degli  obiettivi  di  burden
 sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con  tale  atto,
 la regione individua le aree non  idonee  tenendo  conto  di  quanto
 eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico e in  congruenza
 con lo specifico obiettivo assegnatole". 
 
Tenuto conto che, per conseguire gli obiettivi regionali di  sviluppo
della produzione elettrica da fonti  rinnovabili,  e'  necessario  un
appropriato sviluppo della rete elettrica, si e' stimato, sulla  base
di  simulazioni  dell'esercizio  del  sistema   elettrico   nazionale
all'anno orizzonte 2020, che le espansioni e  i  potenziamenti  della
rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con  l'estero
previsti da Terna siano adeguati anche per far fronte  nelle  regioni
peninsulari italiane alla crescita delle fonti rinnovabili elettriche
prevista dalla ripartizione qui riportata. 
Specifica analisi  e'  stata  effettuata  per  la  Sardegna,  il  cui
collegamento con la penisola  e'  stato  di  recente  potenziato.  In
particolare, e' stato verificato che l'incremento  di  potenza  delle
FER elettriche  (in  particolare  da  fonte  eolica)  previsto  dalla
ripartizione regionale e' compatibile con la capacita' di connessione
con il  continente  costituita  dal  nuovo  collegamento  SAPEI,  nel
rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalle regole  di  rete  di
Terna [1] 
La regionalizzazione delle fonti rinnovabili  elettriche  e  termiche
per gli anni intermedi e'  stata  ottenuta  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma coerentemente con i rispettivi tassi di incremento
previsti dal PAN. 
 
3. Definizione dell'obiettivo regionale sulle fonti rinnovabili. 
   L'obiettivo di ciascuna regione e provincia autonoma,  al  2020  e
negli anni intermedi, e' dato dal  valore  percentuale  ottenuto  dal
rapporto fra la somma dei valori regionali delle FER elettriche e FER
termiche e il valore regionale del CFL relativi all'anno considerato.
Si  noti  che  gli  obiettivi  sono  articolati  in   modo   che   il
raggiungimento degli obiettivi da  parte  delle  regioni  e  province
autonome assicuri il raggiungimento dell'obiettivo nazionale. 
   Nel valutare gli sviluppi della produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  nel  prossimo  decennio,  a  scopo  cautelativo,  si  fa
riferimento principalmente alle tecnologie oggi consolidate o che  si
prevede potranno esserlo entro pochi anni. 
 
2 LA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CONSUMI FINALI LORDI AL 2020 
 
  Per ottenere la ripartizione regionale del CFL al 2020(2 ), il  CFL
  e' stato considerato nelle due componenti: i  consumi  elettrici  e
  tutti gli altri consumi (riscaldamento/raffreddamento e trasporti -
  esclusi  quelli  elettrici),  definiti  di  seguito  "consumi   non
  elettrici".  Ciascuna  delle  due  suddette  componenti  e'   stata
  ripartita separatamente per ciascuna regione e provincia autonoma. 
  Per calcolare la  ripartizione  regionale  di  ciascuna  delle  due
  componenti del CFL al 2020,  sono  stati  applicati  ai  valori  di
  consumo nazionale i fattori di ripartizione(3 ) ottenuti  dai  piu'
  recenti  consuntivi  regionali  disponibili.   In   particolare   i
  coefficienti di ripartizione sono stati ricavati: 
  • per i consumi elettrici, dalla media dei consuntivi  dei  consumi
  regionali di energia elettrica nel periodo 2006-2010 e dai relativi
  consumi dei servizi ausiliari e  perdite  di  rete,  pubblicati  da
  Terna (vedi Tabella 1) [2]; 
  • per i consumi non elettrici, dalla media  dei  consumi  regionali
  per calore e trasporti(4 ) nel periodo 2005-2007, elaborati da ENEA
  (vedi Tabella 2) [3]. 
 
 -------- 
 (2 ) Il valore totale e la ripartizione fra settori di impiego  sono
 riportati nell'Allegato 1, Tabella 2 
 
 -------- 
 (3 ) Per fattori di ripartizione si intende il contributo,  espresso
 in percentuale, di ciascuna regione e provincia autonoma al  consumo
 totale nazionale di ciascun anno. 
 
 -------- 
 (4 ) Dall'analisi dei dati di consumo regionali  rilevati  dall'ENEA
 risulta che il contributo dei consumi da trasporto aereo e quelli da
 traffico marittimo incide, mediamente, per meno del 10% sul  consumo
 totale  del  settore  trasporti  (consumi  elettrici  per  trasporto
 esclusi). 
 
In entrambi i casi si e' ritenuto opportuno non fare  riferimento  al
dato di un solo anno ma utilizzare un dato mediato su piu' anni,  per
tener conto, sia degli effetti indotti dalla recente crisi economica,
sia delle variazioni  dei  consumi  termici  dovuti  alle  condizioni
climatiche. 
La metodologia per la ripartizione regionale del CFL assume  che  gli
effetti delle azioni  di  efficienza  energetica  sugli  usi  finali,
previsti dallo scenario efficiente del PAN, siano  distribuiti  sulle
regioni e sulle province autonome  in  proporzione  ai  loro  consumi
storici. Tale approccio lascia, comunque, libere le singole regioni e
province  autonome  di  sviluppare   proprie   politiche   a   favore
dell'efficienza energetica,  i  cui  risultati  troveranno  riscontro
nella consuntivazione dei propri consumi finali. 
Per la ripartizione dei consumi energetici, nelle  province  autonome
di Trento e Bolzano si e'  utilizzato  il  fattore  di  ripartizione,
rispettivamente 51% e 49%, ricavato dal rapporto distribuzione  della
popolazione (fonte Istat) e dei  consumi  (fonte  Terna)  all'interno
della regione Trentino Alto Adige. 
 
Tabella 1 -- Ripartizione regionale del CFL: consumi elettrici. Media
periodo 2006 - 2010 [fonte Terna] 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 2 - Ripartizione regionale del CFL:  consumi  non  elettrici.
Media periodo 2005- 2007 [Fonte ENEA] 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
I valori del CFL al 2020 di ogni regione e provincia autonoma,  cosi'
come i restanti dati al 2020 sui quali sono calcolati  gli  obiettivi
regionali, sono riportati nell'Allegato 1. 
 
3 LA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CONSUMI DA FONTI RINNOVABILI AL 2020 
 
3.1 Ambito della ripartizione regionale 
  Con riferimento agli obiettivi di sviluppo previsti dal PAN(5 ), la
  ripartizione  regionale  delle   FER   prende   in   considerazione
  esclusivamente le FER-E e le FER-C. 
 
 -------- 
 (5 ) I valori dei consumi da FER al 2020 definiti nel PAN, suddivisi
 nelle tipologie previste dalla Direttiva, sono riportati in Allegato
 1, Tabella 3. 
 
Per le FER-T e le  FER-E  estero,  invece,  non  si  da'  luogo  alla
ripartizione regionale in quanto: 
   • per le FER-T (prevalentemente biocarburanti),  il  perseguimento
dell'obiettivo  dipende  in  via   quasi   esclusiva   dal   graduale
aggiornamento  del   meccanismo   di   sostegno   nazionale,   basato
sull'obbligo di miscelazione di una  quota  minima  di  biocarburanti
nella benzina e nel gasolio immessi in consumo 
   • per le FER-E estero, il documento presentato dal  Governo  sulla
produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili  afferma  che
l'Italia intende avvalersi del trasferimento di FER  da  altri  Stati
(in particolare di import di elettricita') e le azioni per conseguire
tale obiettivo sono sotto la responsabilita' del governo. 
Nei paragrafi che seguono e' riportata la metodologia utilizzata  per
la ripartizione regionale delle singole fonti  che  costituiscono  le
FER-E e le FER-C. 
 
3.2 Metodologia 
Per ripartire a livello regionale i consumi da fonti  rinnovabili  al
2020 e' stato impiegato un approccio che correla  le  caratteristiche
del  territorio  delle  singole  regioni  e  province  autonome,   in
particolare  al  potenziale  economicamente  sostenibile   di   fonti
rinnovabili per  la  produzione  elettrica  e  alla  possibilita'  di
orientare parte dei consumi  termici,  che  derivano  dai  fabbisogni
residenziali, del terziario, dell'agricoltura e dell'industria, verso
l'impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili. 
Nelle Tabella 3 e Tabella 5 sono sintetizzate le metodologie e i dati
di riferimento utilizzati per  la  ripartizione  degli  obiettivi  di
sviluppo delle FER, rispettivamente elettriche e termiche, nonche' il
riferimento ai  documenti  pubblici,  cui  si  rimanda  per  maggiori
approfondimenti. 
Piu' in dettaglio, nel caso delle FER-E, dove e' disponibile una rete
di trasporto e distribuzione, si e' seguito un approccio  basato  sul
potenziale di sfruttamento di tali  fonti  nelle  singole  regioni  e
province autonome. 
In  particolare  tale  approccio  tiene  conto   di   indicatori   di
disponibilita'  delle  risorse,  quali  risorsa  idrica,  ventosita',
risorse geotermiche, irraggiamento solare, superficie di territorio a
vocazione agricola, superficie di territorio boschivo, aree urbane  e
fortemente antropizzate (per l'apporto da RSU), aree industriali.  Su
tali indicatori si applicano criteri di sostenibilita' che, di fatto,
fanno si che  solo  una  parte  della  potenzialita'  sul  territorio
precedentemente individuata sia sfruttata, per ragioni di  costo,  di
eccessiva e competitiva occupazione  del  territorio  e  di  relativo
impatto ambientale. 
Per le FER-C, che non possono contare su una  rete  di  distribuzione
(salvo la situazione, peraltro molto locale, del teleriscaldamento) e
che per essere utilizzate richiedono un ruolo attivo del  consumatore
finale  di  energia,  e'  stato  seguito  un  approccio  basato   sul
potenziale di impiego delle FER-C nelle singole  regioni  e  province
autonome, tenendo contestualmente conto  della  disponibilita'  delle
fonti (in particolare per biomasse in ogni forma e per  geotermia)  e
delle tecnologie gia' esistenti  e  di  quelle  che  il  PAN  prevede
possano svilupparsi in Italia nel 2020. 
La ripartizione regionale delle  FER-  C  e'  fatta  sulla  base  del
criterio guida che la produzione di calore da FER sia contestuale  al
luogo in cui il calore viene impiegata ed e' effettuata  in  funzione
dei diversi settori/destinazione di consumo. 
Di seguito si riportano sinteticamente i criteri adottati: 
   • per il settore civile, si e' fatto riferimento  alla  stima  del
fabbisogno  regionale  di  calore  definito  sulla  base  delle  aree
climatiche, alle caratteristiche del territorio e  alla  ripartizione
del numero e delle tipologie di abitazioni sul territorio piu' idonee
per  prevedere  l'installazione   e   l'utilizzo   delle   specifiche
tecnologie per la generazione di calore; 
   • per il settore industriale e' stata considerata la distribuzione
media regionale del numero di addetti impiegati in settori produttivi
che impiegano biomasse, quali il  settore  della  carta,  del  legno,
dell'agroalimentare e del cemento; 
   • per  il  settore  agricolo  sono  stati  considerati  i  consumi
energetici storici del settore. 
Un discorso a parte deve essere fatto per la produzione di  biometano
che sara' immesso nella rete di distribuzione pubblica o in  reti  di
distribuzione private e/o utilizzato per trasporti. Tale destinazione
del biometano e' specificamente prevista e  incentivata  dal  decreto
legislativo n. 28  del  201  1.  Si  e'  assunto  che  nel  PAN  tale
contributo sia stato contabilizzato principalmente nelle FER-C e,  in
minima parte, nelle FER-T. Per  semplicita'  nella  ripartizione  che
segue tale contributo e' stato  inserito  nelle  FER-C.  Il  criterio
adottato per la ripartizione regionale e' quello  del  potenziale  di
produzione del biogas/biometano. 
 
3.3 Regionalizzazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili
al 2020 
Di seguito si riporta  la  ripartizione  regionale  della  produzione
elettrica da fonti rinnovabili  al  2020,  facendo  riferimento  alle
quantita' e alle fonti riportate nel PAN. 
 
3.3.1 FER-E: produzione idroelettrica 
A  livello  nazionale,   il   futuro   andamento   della   produzione
idroelettrica da apporti naturali e' influenzato da due  fattori  che
agiscono in senso opposto [5]: 
   • una riduzione della producibilita' degli impianti esistenti pari
a circa il 18% della produzione media degli ultimi anni, per  effetto
dell'impatto  dei  cambiamenti  climatici  sulle   precipitazioni   e
dell'applicazione  dei  vincoli  ambientali  sull'uso   delle   acque
(Deflusso Minimo Vitale - DMV) e sull'uso plurimo  delle  acque  [6],
[7]; 
   • un aumento della produzione per effetto del ripotenziamento  del
parco esistente, che avverra'  attraverso  l'installazione  di  nuovi
impianti di taglia  inferiore  ai  10  MW  (mini-idroelettrico)  [8],
mentre per gli impianti di grossa taglia si stima che non vi  saranno
possibilita' di nuove installazioni. 
La  ripartizione  regionale  della  producibilita'   degli   impianti
esistenti e' mantenuta pari a quella attuale, (riferimento produzione
regionale normalizzata mediata nel periodo 2005-2009  -  fonte  GSE),
ipotizzando che, in mancanza  di  informazioni  specifiche,  i  sopra
citati fattori agiscano con la stessa intensita' in tutte le  regioni
interessate. 
Eventuali variazioni rispetto al valore  nazionale  che  si  potranno
avere  in  singole   regioni,   e   in   particolare   riduzioni   di
producibilita' di minore entita', sono da  considerarsi  elementi  di
flessibilita' che le regioni e province autonome potranno  utilizzare
per il conseguimento del proprio target. 
  La distribuzione regionale dei nuovi impianti di taglia inferiore a
  10 MW  e'  invece  definita  proporzionalmente  alle  potenzialita'
  idroelettriche  non  sfruttate,  determinate  in   funzione   della
  disponibilita'  della  risorsa   idrica   (da   cui   derivano   le
  informazioni di portata dei corsi d'acqua), basata su dati  storici
  di precipitazione e della conformazione geo-morfologica dei  bacini
  (da cui i salti geodetici). Inoltre si e' tenuto conto dell'effetto
  della   "antropizzazione"   sulla   potenzialita'   teorica   cosi'
  calcolata, in quanto i molteplici  impieghi  della  risorsa  idrica
  sottraggono risorse teoricamente  utilizzabili  per  la  produzione
  elettrica (si veda ad esempio la Figura 1)(6 ). 
 
 -------- 
 (6 ) Nel caso delle Province autonome, di Trento e Bolzano,  per  la
 ripartizione della produzione  idroelettrica,  si  e'  tenuto  conto
 degli impianti a "scavalco, in particolare: 
 Centrale di produzione posta a San Floriano (BZ),  suddivisione  dei
 canoni dovuti dal concessionario in ragione di  2/3  alla  provincia
 autonoma di Trento ed 1/3 alla provincia autonoma di  Bolzano:  vedi
 Accordo sottoscritto dai  Presidenti  delle  due  province  in  data
 29.10.2010, numero di repertorio della provincia autonoma di Bolzano
 22954, registrato a Bolzano il 15.11.2010, al n. 442, Serie 1. 
 Centrali di produzione a Bussolengo ed a Chievo  (VR),  suddivisione
 dei canoni demaniali dovuti dal concessionario in ragione del  50,5%
 a favore della Provincia autonoma di Trento e  del  49,5%  a  favore
 della Regione Veneto: vedi legge della Provincia autonoma di  Trento
 n. 1 del 5 febbraio 2007 e legge della Regione Veneto n. 26  del  23
 novembre 2006. 
 Centrali di produzione a Schener ed a Moline (BL), suddivisione  dei
 canoni demaniali dovuti dal concessionario in ragione  del  54,0%  a
 favore della Provincia autonoma di Trento e del 46,0% a favore della
 Regione Veneto: vedi legge della Provincia autonoma di Trento  n.  1
 del 5 febbraio 2007 e legge  della  Regione  Veneto  n.  26  del  23
 novembre  2006.  Gli  accordi  disciplinano,  nella   misura   sopra
 ricordata, la suddivisione fra Trento, Bolzano e Venezia dei  canoni
 demaniali dovuti dai concessionari:  si  ritiene  che  tali  criteri
 siano  replicabili,  mutatis  mutandis,  anche   alla   suddivisione
 dell'energia prodotta (e producibile) da ciascun dei  5  impianti  a
 scavalco qui sopra considerati. Sulla  base  di  tale  conteggio  si
 ritiene che  la  ripartizione  della  produzione  idroelettrica  del
 Trentino Alto Adige fra le due province  sia  pari  al  47%  per  la
 provincia di Bolzano e 53% per la provincia di Trento. 
 
Figura 1 - Mappa del massimo potenziale idroelettrico ( fonte: [8]) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3.3.2 FER-E: produzione eolica 
La produzione eolica prevede due contributi: 
   • energia prodotta da impianti on-shore; 
   • energia prodotta da impianti off-shore. 
Nei   capitoli   successivi   e'   dettagliato   il    criterio    di
regionalizzazione dei due contributi. 
 
3.3.2.1 FER-E: produzione eolica on shore 
Gli elementi presi in considerazione  per  definire  la  ripartizione
regionale della produzione nazionale da fonte eolica al 2020 prevista
nel PAN sono il potenziale  di  producibilita'  eolica  e  i  vincoli
territoriali, secondo la metodologie descritta in [5]. 
Per quanto riguarda il potenziale di  producibilita'  eolica,  si  fa
riferimento  all'Atlante   Eolico   Interattivo   prodotto   da   RSE
nell'ambito della Ricerca di Sistema [9] e agli studi correlati [10].
Per le stime si fa riferimento alla producibilita' specifica a 75  m.
Il potenziale eolico di una data regione e' valutato come somma delle
producibilita'  specifiche  delle  celle  elementari,  ricadenti  nel
territorio  regionale,  che  presentano  valori   di   producibilita'
specifica maggiori di 1.500  MWh/MW.  Con  tale  scelta  si  vogliono
privilegiare le aree con  una  maggior  producibilita',  tralasciando
quelle che potrebbero portare a rese energetiche medio - basse. 
Per quanto riguarda i vincoli territoriali [ 12], ferma  restando  la
competenza  delle  regioni  e  province  autonome   in   materia   di
identificazione delle aree non  idonee,  come  previsto  dalle  linee
guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da   fonti
rinnovabili [13], per le  sole  finalita'  di  questo  studio  si  e'
assunto che gli impianti eolici non saranno realizzati in: 
   • aree urbanizzate; 
   • parchi nazionali e regionali; 
   • zone di protezione speciale  (ZPS),  istituite  in  ottemperanza
della  direttiva  79/409/CEE  (nota  come  "Direttiva   uccelli")   e
finalizzate al mantenimento di idonei habitat  per  la  conservazione
delle popolazioni di uccelli selvatici migratori; 
   • le aree alpine al di sopra dei 1.600 metri e quelle appenniniche
al di sopra dei 1.200 metri. 
Occorre ribadire che con i criteri adottati non si intende anticipare
le determinazione delle singole regioni e province autonome in merito
all'identificazione delle aree, ma sono da intendersi  esclusivamente
come strumentali alla individuazione del potenziale sfruttabile. 
 
3.3.2.2 FER-E: produzione eolica off-shore 
La valutazione della potenzialita' per la realizzazione  di  impianti
eolici off-shore  e'  stata  condotta  ipotizzando  uno  sfruttamento
dell'ordine del 2,5-3% dell'area idonea e una densita' di potenza  di
6,5 MW/km2. Ai fini della valutazione del contributo alla  produzione
al  2020  si  e'  assunto  per  le  aree   marine   interessate   una
producibilita' specifica media di 3.000 MWh/MW. per  le  aree  marine
relative alle isole maggiori, per le altre, 2.300-2.600 MWh/MW. 
La potenza eolica offshore riguarda esclusivamente impianti  previsti
in "acque  basse"  (profondita'  0-30  m),  quindi  realizzabili  con
tecnologia gia' disponibile e consolidata, ubicati a  distanza  dalla
costa fra 5 e 20 km. 
La  ripartizione  regionale  dell'obiettivo  nazionale  di   sviluppo
dell'eolico  off-shore  e'  dunque  fatta  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
   • superficie di aree potenzialmente idonee; 
   • interesse degli operatori,  gia'  manifestato  con  proposte  di
iniziative di realizzazione  di  impianti  in  determinate  aree  del
Paese; 
   • aree con risorse piu' promettenti. 
Ai fini della selezione delle aree potenzialmente idonee  sono  state
escluse le aree caratterizzate da  estensione  limitata  e  le  aree,
anche di estensione ragguardevole comprese  in  aree  marine  in  cui
potrebbe risultare arduo realizzare impianti 
Sempre ai fini della selezione  delle  aree  idonee  si  e'  ritenuto
opportuno escludere  quelle  ubicate  in  vicinanza  della  costa  di
localita' di elevato pregio paesistico e  turistico  e/o  di  piccole
isole [14]. 
 
3.3.2.3 Vincoli derivanti dalla rete elettrica 
Per conseguire gli obiettivi regionali di sviluppo  della  produzione
elettrica da fonti rinnovabili e' necessario un appropriato  sviluppo
della rete elettrica. A tal fine, mediante simulazioni dell'esercizio
del sistema  elettrico  nazionale  all'anno  orizzonte  2020,  si  e'
verificato  che  le  espansioni  e  i  potenziamenti  della  rete  di
trasmissione  nazionale  e  delle   interconnessioni   con   l'estero
programmati da Terna sono adeguati a far fronte alla  crescita  delle
fonti rinnovabili elettriche, prevista dalla  ripartizione  regionale
qui ipotizzata. 
  In particolare, nel caso della Sardegna, e'  stato  verificato  che
  l'incremento di potenza delle FER  elettriche  (in  particolare  la
  produzione eolica) e' compatibile con la capacita'  di  connessione
  con il continente costituita  dal  nuovo  collegamento  SAPEI,  nel
  rispetto dei criteri di sicurezza previste dalle regole  di  rete(7
  ). 
  Tuttavia, tenuto conto dei prevedibili  lunghi  tempi  di  sviluppo
  della rete, e' stato adottato un approccio  prudenziale,  riducendo
  l'obiettivo definito dalla metodologia, al 2020,  per  l'eolico  di
  500 MW. 
 
 -------- 
 (7 ) E' stato ipotizzata una potenza eolica installata di poco  piu'
 di 2.000 MW, con  i  nuovi  generatori  eolici  dotati  di  appositi
 dispositivi di controllo a garanzia della sicurezza di rete.[1] 
 
3.3.3 FER-E: produzione geotermoelettrica 
La produzione elettrica da fonte geotermica e' da sempre  localizzata
in aree della Toscana e del Lazio e si  prevede  che  anche  al  2020
resti limitata a tali zone [15]. 
Infatti, coerentemente con l'approccio seguito in  questo  studio  di
far riferimento  prioritariamente  alle  tecnologie  consolidate,  si
ipotizza che l'incremento della produzione geotermoelettrica entro il
2020 avvenga grazie alle sole tecnologie convenzionali. Nel  caso  in
cui nuove soluzioni tecnologie (per esempio hot dry  rocks)  potranno
passare, entro il 2020, dall'attuale fase sperimentale ad un utilizzo
commerciale,  esse  potranno  essere  utilizzate   anche   in   altri
territori,  con  un  ulteriore  elemento  di  flessibilita'  per   il
conseguimento degli obiettivi regionali di sviluppo delle FER. 
In  tale   senso   la   ripartizione   regionale   della   produzione
geotermoelettrica  al  2020  e'   definita   proporzionalmente   alla
produzione degli impianti attualmente in funzione. 
 
3.3.4 FER-E: produzione da fonte solare 
La produzione da fonte solare prevede due contributi: 
   • produzione da solare fotovoltaico; 
   • produzione da solare a concentrazione. 
 
3.3.4.1 FER-E: produzione solare fotovoltaico 
Il rilevante sviluppo che ha riguardato la produzione fotovoltaica in
questi ultimi mesi fa ritenere che l'obiettivo di 8.000  MW  previsto
dal PAN al 2020 possa essere raggiunto  assai  prima,  come  peraltro
previsto dal recente decreto ministeriale 5 maggio 2011 "quarto conto
energia". 
Per tale ragione, diversamente dai casi precedenti,  la  ripartizione
regionale della produzione fotovoltaica prevista dal PAN al  2020  e'
definita sulla base dei dati a consuntivo. 
In particolare, si considera la produzione FV da tre diversi  insiemi
di impianti: 
   a. gli impianti gia' in esercizio al 31/12/2010(8 ); 
   b. gli impianti completati al 31/12/2010  e  attesi  in  esercizio
   entro il 30/6/2011,  beneficiando  degli  incentivi  previsti  dal
   secondo conto energia; 
   c. gli altri impianti  che  saranno  realizzati  nel  2011  e  che
   beneficeranno dei contributi del terzo e del quarto conto energia. 
 
 -------- 
 (8 ) Valori cumulati provvisori al 31/01/2011 (gli  operatori  hanno
 60 giorni per comunicare l'entrata in esercizio) 
 
Per quanto riguarda gli impianti di cui  al  punto  a.  e  b.  si  fa
riferimento ai dati regionali (potenza  installata)  forniti  da  GSE
[16] (nel caso del punto b. si tratta di dati previsionali,  ricavati
dalle dichiarazioni di fine lavori pervenute al GSE, ai  sensi  della
Legge del 13 agosto 2010, n.129). 
Quanto alla ripartizione regionale della potenza  degli  impianti  di
cui al punto c.), si assume che sia la medesima degli  impianti  gia'
in esercizio o completati al 31/12/2010 (punti a. e b.). 
Nel momento della predisposizione del presente documento, la  potenza
"mancante" rispetto all'obiettivo fissato dal PAN, e' pari a circa il
10% dell'obiettivo al  2020  (8.000  MW):  tale  differenza,  il  cui
contributo non incide  significativamente  sulla  ripartizione  della
produzione FV gia' in atto nelle  regioni  e  province  autonome,  e'
stata ripartita tra le regioni proporzionalmente  alla  distribuzione
della potenza gia' installata. 
Alla  luce  dei  dati  del   quarto   conto   energia,   la   potenza
effettivamente installata al 2020 potrebbe essere superiore a  quella
prevista PAN e dalla conseguente ripartizione regionale ipotizzata in
questo documento. La produzione eccedente potra'  essere  utilizzata,
in sede di aggiornamento del PAN, per rimodulare i  diversi  apporti,
funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. 
 
3.3.4.2 FER-E: produzione solare termodinamico 
  Nelle valutazioni di impiego del solare termodinamico va  ricordato
  preliminarmente che la IEA considera idonee all'impiego  di  questa
  tecnologia le zone comprese tra il 40° Nord  e  40°  Sud,  dove  la
  radiazione solare diretta su  superficie  normale  alla  radiazione
  stessa e' dell'ordine di  almeno  1800  kWh/m²/y;  in  Italia  tali
  condizioni si riscontrano in alcune aree delle regioni mediterranee
  e della Sardegna(9 ), come  si  osserva  dalla  Figura  2.  Per  la
  ripartizione  regionale  della  produzione  potenziale  da   solare
  termodinamico si e' applicato un criterio di proporzionalita'  alla
  superficie regionale che in  linea  di  principio  potrebbe  essere
  dedicata  allo  sviluppo  degli  impianti  nelle  singole   regioni
  mediterranee [18]. 
  Il valore di tale superficie regionale e' ottenuto considerando  le
  superfici piane grezze, con estensioni minime contigue di almeno  2
  km2,  che  dovrebbero  beneficiare  localmente   del   massimo   di
  radiazione solare diretta. 
 
 -------- 
 (9 ) Nello specifico caso della Sardegna si stima che la  superficie
 necessaria prevista per lo sviluppo del solare termodinamico al 2020
 sia circa il 2% di quella prevista per  l'installazione  dell'eolico
 on shore; pertanto si  ritiene  che  non  sussista  il  problema  di
 competizione di occupazione del territorio fra le due tecnologie. 
 
Tali aree erano state identificate in prima approssimazione da  studi
effettuati negli anni '90 dalla Direzione Studi e  Ricerche  di  ENEL
[19]  successivamente  integrati  con  misure  di  radiazione  solare
diretta al suolo, e corrispondono di regola ad alcune  aree  costiere
pianeggianti. 
Le superfici di tali  aree  sono  state  ridotte  da  un  fattore  di
utilizzo  che  tiene   conto,   in   prima   approssimazione,   delle
urbanizzazioni e dell'uso attuale del suolo, escludendo a priori, per
esempio, i fondi destinati ad agrumeti e  uliveti,  ed  ulteriormente
parametrizzate da un coefficiente  relativo  alla  disponibilita'  di
radiazione solare diretta utile,  che  si  riduce  significativamente
passando, per esempio,  dai  litorali  del  Canale  di  Sicilia  alla
provincia di Foggia. 
 
Figura 2 - Mappa di eliofania assoluta media  annua  (Fonte:  Atlante
Tematico d'Italia TCI - CNR ed. 1989). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3.3.5 FER-E: produzione da biomassa 
La produzione di FER-E da biomassa viene valutata facendo riferimento
alle diverse forme di biomassa impiegate allo scopo: 
   • biomassa solida, inclusa la frazione organica da rifiuti  solidi
urbani; 
   • biogas, incluso il gas da discarica; 
   • bioliquidi. 
 
3.3.5.1 FER-E: produzione da biomassa solida 
La produzione di FER-E da biomassa solida al 2020, tiene conto di due
contributi: 
   • frazione biodegradabile dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU); 
   • la restante biomassa solida (legna  vergine  e  biomasse  solide
residuali). 
Il contributo  della  biomassa  solida  alla  produzione  di  energia
elettrica al 2020 riportato nel PAN e' pari a 7.900 GWh. Si  ipotizza
che  essa  sia  ripartita  in  parti  circa   uguali   tra   frazione
biodegradabile di RSU  da  raccolta  indifferenziata  e  la  restante
biomassa solida. 
La  previsione  della   produzione   di   energia   elettrica   dalla
termovalorizzazione della frazione  biodegradabile  di  RSU  al  2020
(4.000 GWh) si basa sulle seguenti ipotesi [20]: 
   • l'incremento della raccolta differenziata, fino a coprire il 50%
   dei RSU prodotti; 
   • la termovalorizzazione della quota  restante  di  RSU,  a  valle
   della raccolta differenziata (ipotizzando quindi di non fare  piu'
   ricorso ai conferimenti in discarica)(10 ); 
   • il 51% dell'energia  prodotta  dalla  termovalorizzazione  della
   quota di RSU di cui al punto precedente e' di origine rinnovabile. 
 
 -------- 
 (10 ) Nel 2008 e' stato sottoposto ad incenerimento circa  il  12.3%
 dell'indifferenziato RSU 
 
  Sulla  base  delle  suddette  ipotesi,  la  produzione  di  energia
  elettrica  dalla  frazione  biodegradabile  da  rifiuti   al   2020
  corrisponde alla  termovalorizzazione  con  produzione  di  energia
  elettrica della frazione biodegradabile da RSU  pari  a  circa  0,3
  Mtep(11 ). 
  La ripartizione regionale della produzione  elettrica  da  frazione
  biodegradabile  da  RSU  e'  stata  determinata  sulla  base  della
  quantita' di  RSU  indifferenziata  prodotta  da  ciascuna  regione
  (riferimento ai dati del 2008) [20]. 
  Per quanto riguarda il contributo della  restante  biomassa  solida
  (3.900 GWh), si ipotizza che  essa  provenga  in  larga  misura  da
  biomasse solide residuali (colture  dedicate,  scarti  di  cereali,
  potature, residui di prodotti boschivi,  ecc.),  nel  rispetto  dei
  vincoli ambientali di sostenibilita',  coerentemente  agli  intenti
  espressi nel decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  Pertanto la ripartizione regionale tiene conto sia della produzione
  gia'  in  essere  (dati  2008  e   2009)   sia   della   potenziale
  disponibilita' sul territorio della quantita' di scarti agricoli  e
  residui boschivi definita in [21](12 ). 
 
 -------- 
 (11 ) Nell'ipotesi che il PCI della RSU sia pari a 2.500  kcal/kg  e
 il rendimento di trasformazione in energia elettrica al 30%. 
 
 -------- 
 (12 ) Nella valutazione fatta, si assume di utilizzare solo  il  30%
 della disponibilita' di paglie riportate nel citato studio ENEA,  in
 ragione dell'uso competitivo che tali biomasse hanno in altri campi. 
 
3.3.5.2 FER-E: produzione  da  biogas,  da  reflui  zootecnici  o  da
sottoprodotti    delle    attivita'     agricole,     agroalimentari,
agroindustriali 
La produzione di energia elettrica prevista dal  PAN  al  2020  trova
origine in diverse tipologie di matrici  organiche  quali  reflui  di
allevamenti,  scarti  agricoli,   gas   da   discarica,   fanghi   di
depurazione, scarti di  macellazione.  Si  fa  qui  riferimento  alla
produzione elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo  24,
lettera h), punto i), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Secondo
le  stime  riportate  in  [21]  e  [24]  il  potenziale   di   biogas
immediatamente sfruttabile e' superiore a 3.200 Mni Nm3 di biogas. 
Per la ripartizione regionale della  suddetta  quantita'  di  energia
elettrica si fa riferimento  ai  risultati  dello  studio  [21],  che
presenta  una  valutazione  su  base  regionale  del  potenziale   di
produzione di biogas. 
 
3.3.5.3 FER-E: produzione da bioliquidi 
La produzione nazionale di energia elettrica da bioliquidi attesa dal
PAN al 2020 e' pari a 4.860 GWh. Analogamente alla  situazione  della
produzione elettrica da solare fotovoltaico, l'attuale sviluppo della
produzione elettrica da bioliquidi, pari  a  circa  4.400  GWh  e  le
proiezioni  sugli  impianti  a  progetto  [22],  fanno  ritenere  che
l'obiettivo  previsto  dal  PAN  possa  essere  raggiunto  con  ampio
anticipo. 
Per tale ragione, diversamente dai casi precedenti,  la  ripartizione
regionale della produzione elettrica da bioliquidi attesa dal PAN  al
2020 e' definita proporzionalmente ai consuntivi regionali odierni di
produzione di elettricita' da bioliquidi. 
L'eventuale produzione eccedente potra' essere utilizzata, in sede di
aggiornamento del PAN, per rimodulare i diversi  apporti,  funzionali
al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. 
 
3.3.6 FER-E: sintesi dei criteri applicati 
Ai fini di sintetizzare i  contenuti  dei  precedenti  paragrafi,  in
Tabella 3 sono riassunti i criteri e i dati di riferimento  impiegati
per la ripartizione regionale delle quantita' FER-E relative all'anno
2020. 
 
Tabella 3 - Sintesi dei criteri di ripartizione  regionale  applicati
alla FER-E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3.4 Regionalizzazione dei consumi delle  fonti  rinnovabili  per  usi
termici al 2020 
 
3.4.1 Il quadro di riferimento 
Al fine di determinare la regionalizzazione del consumo nazionale  di
fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento  (FER-C)  attesa
dal  PAN  al  2020,  si  e'  operata  un'ulteriore  suddivisione  dei
contributi delle fonti prevista dal PAN. Tale suddivisione, riportata
in Tabella 4, e' stata fatta sulla base del  criterio  guida  che  la
produzione di calore avvenga nel luogo in cui il calore e' impiegato. 
Applicando tale logica, le quantita' di FER-C  previste  dal  PAN  al
2020  sono  state  ulteriormente  suddivise  in   base   ai   settori
(residenziale, terziario, agricoltura, industria) e alle tipologie di
impiego (riscaldamento, acqua calda sanitaria, produzione  di  calore
attivita' produttive), nonche'  alle  tecnologie  di  produzione  del
calore adottate (es. pompe di calore, teleriscaldamento, ecc.). 
 
Tabella 4 - Ipotesi  di  ripartizione  tra  settori  e  tipologie  di
impiego delle FER-C attese dal PAN al 2020 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel  settore
trasporto. 
La ripartizione delle differenti fonti rinnovabili tra  gli  impieghi
di Tabella 4, e' stata ottenuta applicando le seguenti ipotesi. 
   • La biomassa e' impiegata in tutti  i  settori  presi  in  esame.
   Oltre  all'uso  in  impianti  di  combustione  installati   presso
   l'utenza,  essa  e'  impiegata  anche  per  alimentare   reti   di
   teleriscaldamento.  Una  parte  rilevante  della  biomassa   sara'
   sfruttata in cogenerazione, in particolare  per  installazione  di
   elevata potenza asservite a reti di teleriscaldamento o a impianti
   industriali. Nel caso di impianti di combustione istallati  presso
   l'utenza,  la  biomassa  sara'  prevalentemente  di  tipo  solido.
   L'impiego di biogas per usi termici e'  previsto  in  impianti  di
   teleriscaldamento e in specifici contesti industriali. Infine  dal
   biogas potra' anche essere ricavato biometano da  immettere  nella
   rete di distribuzione del gas naturale. La ripartizione del calore
   da biomassa tra i quatto settori e' stato determinato  sulla  base
   di valutazioni di potenziale tecnico-economico. 
   Da analisi svolte  in  fase  di  predisposizione  del  PAN  si  e'
   verificato  che  sussiste  un  potenziale  equilibrio,  a  livello
   regionale  e  provinciale,  fra  la  biomassa,   disponibile   sul
   territorio e sfruttabile  secondo  i  principi  di  sostenibilita'
   ambientale e gli impieghi nei vari settori(13 ). 
   Tale  equilibrio  e'  stato  verificato  sulla  base  di  numerose
   assunzioni,  quali  i  costi  di  accesso  alla   materia   prima,
   disponibilita'  di  imprese  boschive,  la   stagionalita'   delle
   attivita' boschive, gli impatti ambientali, ecc.  e  assumendo  un
   ruolo attivo degli enti locali per lo sviluppo delle filiere. 
   • L'impiego delle fonti aerotermica, geotermica e  idrotermica  e'
   stato limitato  ai  settori  residenziale  e  terziario  (con  una
   prevalenza  nel  terziario),  assumendo  che  eventuali   impieghi
   nell'industria e in agricoltura siano marginali. Anche  in  questo
   caso le fonti possono essere impiegate tramite impianti installati
   presso l'utenza oppure  in  teleriscaldamento.  In  prevalenza  e'
   stato assunto l'uso di fonti a bassa temperatura, che  per  essere
   sfruttate richiedono  l'impiego  di  una  pompa  di  calore.  Sono
   comunque previsti anche impieghi di tipo diretto, in quei contesti
   in cui siano disponibili fonti geotermiche ed idrotermiche ad alta
   o media temperatura. La ripartizione  dell'impiego  di  calore  da
   fonti  aerotermica,   geotermica   e   idrotermica   tra   settore
   residenziale e  terziario  e'  stato  determinato  sulla  base  di
   valutazioni di potenziale tecnico-economico. 
   • L'impiego del  solare  termico  e'  stato  limitato  al  settore
   residenziale e terziario, prevalentemente  per  la  produzione  di
   acqua calda sanitaria. Ai  fini  dei  criteri  della  ripartizione
   regionale applicata su tale impiego, e' stato considerato di minor
   rilievo il contributo del solare termico nei settori  industria  e
   agricoltura. 
   • E' stato previsto un  notevole  incremento  del  contributo  del
   teleriscaldamento, in linea  con  gli  indirizzi  del  PAN  e  del
   decreto legislativo n. 28 del 2011. Si e' ipotizzato che  all'anno
   2020 la volumetria teleriscaldata sia pari a 900 Mm3(14 ). Se tale
   volumetria  fosse  costituita  da  sole  unita'  abitative,   essa
   corrisponderebbe a circa 3 Mni di alloggi. Si tratta ovviamente di
   una stima per eccesso, poiche' essa include  anche  edifici  degli
   altri settori  (in  particolare  di  quello  terziario),  tuttavia
   costituisce  una  valutazione  di  massima   del   potenziale   di
   teleriscaldamento, e della quota soddisfatta da fonti rinnovabili.
   In tal senso, ipotizzando che la quantita' di calore immessa nella
   rete per soddisfare il fabbisogno medio per riscaldamento o  acqua
   calda sanitaria sia pari a 1 tep/abitazione, ne deriva un  impiego
   di calore di quasi 3  Mtep.  Assumendo  che  tale  fabbisogno  sia
   soddisfatto per  una  quota  pari  al  30%  da  fonti  rinnovabili
   (attualmente la percentuale e' intorno al 17%), il consumo  finale
   di fonti rinnovabili per  teleriscaldamento  risulterebbe  pari  a
   circa 0,9 Mtep. Di questi si e' ipotizzato che 0,65 Mtep siano  da
   biomassa e i restanti 0,25 Mtep da fonte geotermica/idrotermica. 
 
 -------- 
 (13 ) Per la disponibilita'  di  biomassa  per  usi  diretti  si  e'
 utilizzato un criterio molto  conservativo  assumendo  che  la  resa
 media del bosco sia pari a circa 0,2 t ss/ha. 
 
 -------- 
 (14 ) Secondo valutazioni riportate in letteratura [27], al 2020  il
 volume di abitazioni teleriscaldate potrebbe crescere fino  a  circa
 1400 Mm3, per un totale di quasi 5 milioni di unita'  abitative.  Si
 tratta di abitazioni  singole  o  ubicate  in  condomini  dotati  di
 sistema centralizzato di riscaldamento. 
 
3.4.2 La metodologia di  ripartizione  regionale  dei  consumi  delle
FER-C 
La metodologia per la ripartizione  regionale  degli  impieghi  delle
FER-C e' fatta sulla base del criterio guida  che  la  produzione  di
calore da FER sia  contestuale  al  luogo  in  cui  il  calore  viene
impiegato; essa e' suddivisa in base ai diversi  settori/destinazione
di consumo, di seguito esaminati. 
Nel  settore  residenziale,  le  fonti  rinnovabili   termiche   sono
impiegate per il riscaldamento di ambienti e la produzione  di  acqua
calda sanitaria e il loro utilizzo e' determinato in funzione: 
   • dei fabbisogni  termici,  i  cui  valori  dipendono  dalle  aree
climatiche; 
   •  della  disponibilita'  di  fonti  energetiche  rinnovabili  sul
territorio; 
   • della conformita'  al  rispetto  di  vincoli  ambientali  e  del
territorio; 
   • delle adeguatezze delle abitazioni a  prevedere  l'alloggiamento
delle tecnologie in grado di sfruttare le fonti rinnovabili. 
I  criteri  seguiti  per  determinare  la  ripartizione  per   fonte,
tecnologia e impiego sono cosi' riassunti [25]: 
   • identificazione sul territorio,  a  livello  comunale(15  ),  di
   specifiche aree caratterizzate da: 
   • fabbisogni termici omogenei (aree climatiche); 
   •   identificazione   di   aree   montane   caratterizzate   dalla
   disponibilita' in loco di biomassa  e/o  aree  con  potenziali  di
   sfruttamento della risorsa geotermica media e alta entalpia; 
   • identificazione di comuni montani, poco densamente  popolati  (<
   20000  abitanti),  non  direttamente  interessati  da  vincoli  di
   superamento di vincoli sulla qualita' dell'aria; 
   •  identificazione,  all'interno  delle   suddette   aree,   delle
   caratteristiche delle unita' abitative(16 ), in particolare: 
   • tipologia abitativa (case monofamiliare, condomini); 
   • vetusta': tale caratteristica  permette  di  prevedere/escludere
   l'installazione di tecnologie piu' o meno avanzate che  richiedono
   predisposizioni di sistemi di distribuzione del calore avanzati  o
   convenzionali; 
   • sistemi di riscaldamento disponibili (per esempio  riscaldamento
   centralizzate, impianti autonomi) 
 
 -------- 
 (15 ) Si e' utilizzato un database comuni/popolazione, elaborato  da
 RSE a partire da dati di fonte Istat (anno  2009),  che  riporta  le
 caratteristiche dei comuni presenti sul territorio  nazionale  e  la
 relativa suddivisione della popolazione [25]. 
 
 -------- 
 (16 ) Si e'  utilizzato  un  database  delle  unita'  abitative,  di
 elaborazione RSE su dati Istat [25]  che  riporta,  con  risoluzione
 provinciale, le caratteristiche  delle  unita'  abitative  acquisite
 durante il censimento del 2001. 
 
Nel terziario non si hanno analoghe  e  dettagliate  informazioni,  e
quindi non  e'  stato  possibile  applicare  la  stessa  metodologia;
pertanto, per ciascuna fonte e tecnologia si e' ritenuto  di  operare
la regionalizzazione  sulla  base  degli  indicatori  utilizzati  nel
settore residenziale. 
Nel settore industria,la ripartizione e' stata fatta sulla  base  del
numero di addetti dei comparti  industriali  dove  la  produzione  di
calore tramite l'impiego di biomassa e' piu' facilmente  praticabile,
mentre per l'agricoltura la ripartizione e' stata  fatta  sulla  base
dei piu' recenti dati regionali dei consumi energetici del settore. 
Per il biometano e/o biogas immesso  in  reti  di  distribuzione,  la
ripartizione e' stata fatta sulla base del  potenziale  regionale  di
produzione del biogas/biometano. 
Nei paragrafi che seguono, sono presentati nel dettaglio, per ciascun
settore e fonte, i criteri di ripartizione adottati. 
 
3.4.3 FER-C: settore civile - biomassa 
Come evidenziato in Tabella 4, l'impiego al 2020 di biomassa  per  la
produzione di  calore  nel  settore  civile  e'  stato  associato  al
fabbisogno di calore per riscaldamento. Per tale uso si prevedono due
modalita' di impiego della biomassa: 
   a) biomassa  utilizzata  in  impianti  di  combustione  installati
presso l'utenza (prevalentemente stufe e caminetti, ma anche caldaie,
e impianti condominiali); 
   b) biomassa che alimenta impianti di teleriscaldamento. 
 
3.4.3.1 Uso di biomassa in impianti installati presso l'utenza 
Per questo  impiego  si  fa  riferimento  principalmente  a  biomassa
solida,  prodotta  o  reperita  nel  territorio  in  cui  essa  viene
impiegata. 
Per  quanto  riguarda  il  criterio  territoriale,  si   assume   che
l'utilizzo di impianti di riscaldamento autonomi a legna,  cippato  o
pelletts avvenga in abitazioni nelle localita' montane e collinari  e
in comuni con meno di 20.000 abitanti: gia' oggi nei piccoli  comuni,
prevalentemente  per  ragioni  logistiche,  si  registra  il  maggior
impiego di biomassa solida in  impianti  di  riscaldamento  autonomi.
Tali comuni sono anche  meno  interessati  da  problemi  di  qualita'
dell'aria [26]. 
Per determinare i comuni idonei, si e' assunto che  l'utilizzo  della
biomassa  per  impianti  da  riscaldamento   autonomi   abbia   luogo
sostanzialmente nei comuni: 
   • definiti, ai sensi della classificazioni Istat, come  "Paesi  di
   montagna interna, montagna litoranea, collina  interna  e  collina
   litoranea"(17 ); 
   • con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti. 
 
 -------- 
 (17  )  Ripartizione  del  territorio  nazionale  in  zone  omogenee
 derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di  valori
 soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di
 collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di  collina
 sono state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del  mare
 sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna
 e collina interna e  di  montagna  litoranea  e  collina  litoranea,
 comprendendo in queste ultime i territori,  esclusi  dalla  zona  di
 pianura, bagnati dal mare o in prossimita'  di  esso.  Per  maggiori
 approfondimenti si consulti la pubblicazione  Istat  "Circoscrizioni
 statistiche" - metodi e norme, serie C, n. 1, agosto 1958. 
 
Sono  stati  individuati  5.707  comuni  rispondenti  alle   suddette
caratteristiche, in cui sono residenti circa 17,5 milioni di persone,
pari a circa il 30% della popolazione residente nel 2009. 
In  termini  di  ipotesi  sulle  caratteristiche  delle   di   unita'
abitative, nell'ambito  dei  comuni  idonei  sopra  identificati,  si
considerano le costruzioni con al massimo  8  unita'  abitative,  con
impianto  di  riscaldamento   fisso   autonomo   ad   uso   esclusivo
dell'abitazione:  per  le  caratteristiche   con   cui   sono   state
selezionate, e' maggiore la probabilita' che  tali  abitazioni  siano
dotate di spazi all'aperto o  locali  appositi  in  cui  stoccare  la
biomassa solida e che gia' oggi utilizzino, quanto meno parzialmente,
biomassa solida ai fini di riscaldamento. 
Si noti che l'utilizzo  di  impianti  autonomi  a  legna,  cippato  o
pelletts per il riscaldamento, in abitazioni nelle localita'  montane
e collinari e in piccoli comuni e' una prassi  piuttosto  consolidata
in   Italia.   Sussistono,   tuttavia,   molte    criticita'    sulla
tracciabilita'  della  biomassa  solida  per  riscaldamento  e  sulle
implicazioni ambientali del suo impiego, a  causa  dell'emissione  in
atmosfera di polveri sottili e composti organici che vanno a incidere
sulla qualita' dell'aria. Questa situazione e'  aggravata  dal  fatto
che la maggior parte  degli  attuali  apparecchi  utilizzati  per  il
riscaldamento si configura come apparecchio "a camino aperto e  stufa
tradizionale", con bassi rendimenti energetici e con elevati  fattori
emissivi. 
  Traguardando la situazione al  2020,  sulla  base  degli  indirizzi
  contenuti nel decreto legislativo n. 28 del 2011, si e' assunto  di
  favorire l'impiego di biomassa presso l'utente solo in impianti  ad
  alto rendimento(18 ), cosi'  da  determinare  una  riduzione  tanto
  della quantita' di  biomassa  utilizzata,  quanto  delle  emissioni
  nocive in atmosfera. 
  La ripartizione regionale del consumo per riscaldamento al 2020  di
  biomassa solida tramite combustione in impianti presso l'utenza, e'
  stata determinata sulla base della  distribuzione  regionale  delle
  abitazioni individuate dai criteri sopra definiti. 
 
 -------- 
 (18 ) Si e' fatto riferimento ad impianti  quali  camini  chiusi,  e
 stufe con alimentazione automatica, caratterizzati da un  rendimento
 superiore al 60%, con  fattori  emissivi  ridotti  (50-150  gPM10/GJ
 contro gli attuali 500 gPM10/GJ dei  camini  aperti),  che  vanno  a
 sostituire gli attuali impianti aperti, a bassa efficienza. 
 
3.4.3.2 Uso di biomassa negli impianti di teleriscaldamento 
Per questo impiego si fa ricorso prevalentemente a  biomassa  solida,
incluso  RSU,  anche  se  non  si  esclude  l'impiego  di  biogas   e
bioliquidi, soprattutto  nel  caso  in  cui  il  calore  provenga  da
impianti di cogenerazione. 
In termini di vincoli sul territorio, si considerano i comuni situati
nella zona climatica compresa fra D e F, caratterizzati da condizioni
medie climatiche tali da giustificare la predisposizione di  reti  di
teleriscaldamento. Potenzialmente sono interessati poco meno di 7.000
comuni, in cui sono residenti circa 44,4 milioni di  abitanti  (circa
70% della popolazione). 
In  termini  di  assunzioni  sul  parco  abitativo,  si  prendono  in
considerazione le abitazioni monofamiliari o i  condomini  dotati  di
impianti di riscaldamento centralizzato. 
La ripartizione regionale del consumo al  2020  di  biomassa  tramite
reti di teleriscaldamento, e'  stata  determinata  sulla  base  della
distribuzione  regionale  delle  abitazioni  individuate  mediante  i
criteri sopra definiti. 
 
3.4.4  FER-C:  settore  civile  -  fonte  aerotermica,  geotermica  e
idrotermica 
Come risulta dalla Tabella 4, nel settore civile l'impiego di  calore
da fonte aerotermica, idrotermica  e  geotermica  al  2020  e'  stato
previsto per il riscaldamento degli ambienti  e  per  la  generazione
acqua  calda  sanitaria.  Lo  sfruttamento  delle  tre  le  fonti  in
questione avviene  prevalentemente  facendo  ricorso  alla  pompa  di
calore (PdC); nel caso di fonte geotermica (e, in limitatissimi casi,
idrotermica) l'impiego puo' anche essere diretto. 
Per la ripartizione regionale dei consumi al 2020 delle suddette  tre
fonti si e' fatto riferimento ai seguenti impieghi: 
   a) riscaldamento con installazione  di  PdC  in  abitazioni  o  in
edifici del terziario; 
   b) calore da fonte idrotermica e/o geotermica  in  uso  diretto  o
tramite PdC, distribuito mediante reti di TLR; 
   c) calore da fonte idrotermica e/o  geotermica  impiegato  in  uso
diretto in specifici settori del terziario; 
   d) acqua calda sanitaria tramite PdC nel residenziale e terziario. 
 
a) Riscaldamento con installazione di PdC in abitazioni o in  edifici
del terziario 
La valutazione complessiva di impiego nel settore residenziale  delle
fonti  rinnovabili  in  questione  e  della   relativa   ripartizione
regionale e' stata ottenuta facendo  riferimento  alle  due  seguenti
tecnologie di PdC: 
  PdC a compressione: sono state considerate  le  abitazioni  ubicate
  nei comuni compresi nelle zone climatiche da C  a  E,  ritenute  le
  piu' idonee per un servizio  di  climatizzazione  a  ciclo  annuale
  (riscaldamento/raffreddamento) fornito dalla  PdC  a  compressione.
  Sono  potenzialmente  coinvolti  circa  6.900   comuni,   con   una
  popolazione residente al 2020 di circa 55,5 milioni di persone. 
  In tali aree sono state considerate le  unita'  abitative  nuove  o
  riqualificate (circa 8,7 milioni di abitazioni nel 2020, nei comuni
  precedentemente individuati), che si ritiene  possano  essere  piu'
  facilmente predisposte per l'impiego delle PdC a compressione(19 ). 
  PdC  ad  assorbimento:  sono  state  prese  in  considerazione   le
  abitazioni ubicate nei comuni delle zone climatiche piu' fredde  (E
  - F), nelle quali la PdC ad assorbimento puo' fornire  un  servizio
  di climatizzazione a ciclo annuale o anche di  solo  riscaldamento.
  Ne risultano 5400 comuni, con una popolazione residente al 2020  di
  circa 29 milioni di persone. 
  In tali aree sono state considerate le unita' abitative  nuove  e/o
  riqualificate, dotate di impianto di riscaldamento centralizzato. 
  Per quanto riguarda l'impiego nel  settore  del  terziario,  si  e'
  assunto che al 2020 circa il 40% dell'intero fabbisogno  di  calore
  per riscaldamento del settore (sia pari a 7,5 Mtep, in crescita  di
  circa  1,5  Mtep  rispetto  al  fabbisogno  del  2005(20   ))   sia
  soddisfatto da PdC a ciclo annuale. 
  In aggiunta si e' assunto anche che le PdC ad assorbimento  possano
  essere impiegate anche per il  solo  servizio  di  riscaldamento  e
  acqua calda sanitaria  in  specifiche  tipologie  di  edifici  (es.
  alberghi, ospedali) del terziario. 
 
 -------- 
 (19 ) Fonte proiezioni 2020 RSE su Istat censimento 2001 [25] 
 
 -------- 
 (20 ) L'andamento della domanda di  servizio  di  riscaldamento  nel
 terziario nel periodo 2005-2020 sconta due effetti contrastanti:  la
 crescita del settore del terziario, che porta ad un incremento della
 cubatura di edifici destinati al  terziario  e  la  minor  richiesta
 energetica  degli  edifici  stessi,  in  virtu'  di  interventi   di
 coibentazione sull'involucro degli edifici. 
 
La ripartizione  regionale  dei  consumi  nel  terziario,  come  gia'
anticipato in fase di descrizione della metodologia, e'  stata  fatta
in coerenza con quella fatta  per  il  settore  residenziale:  a  tal
proposito si utilizza la distribuzione percentuale di m2 di coperture
regionali  delle  abitazioni  idonee  all'installazione  dei  sistemi
termici. 
 
b) Calore da fonte idrotermica e/o  geotermica  distribuito  mediante
reti di teleriscaldamento 
Si tratta di calore disponibile in forma diretta o  estratto  tramite
PdC  che   viene   distribuito   alle   utenze   mediante   reti   di
teleriscaldamento; nella Tabella 4 sono riportate  le  corrispondenti
quantita' di FER-C attese al 2020. 
La ripartizione regionale di tali  fonti  e'  fatta  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  • nel  caso  di  calore  diretto,  si  e'  fatto  riferimento  alle
  previsioni della disponibilita' regionale di fluidi geotermici  per
  usi non elettrici (>70 °C), fornita dall'Unione Geotermica Italiana
  [31][32]. 
  • nel caso di calore fornito da PdC, si  ipotizza,  analogamente  a
  quanto fatto per il teleriscaldamento con biomasse,  che  i  comuni
  potenzialmente interessati a questo impiego  siano  quelli  ubicati
  nelle zone climatiche comprese da D a F, coinvolgendo le abitazioni
  monofamiliari o i condomini dotati  di  impianti  di  riscaldamento
  centralizzato presenti in tali zone(21 ). 
 
 -------- 
 (21 ) Fonte RSE su dati Istat censimento 2001 [25] 
 
c) Calore da  fonte  idrotermica  e/o  geotermica  impiegato  in  uso
diretto in settori del terziario 
L'impiego diretto di calore a  media  e  alta  temperatura  da  fonte
geotermica e idrotermica, oltre che per gli impianti di TLR di cui si
e' detto al punto precedente, e' stato  ipotizzato  anche  in  alcuni
contesti specifici,  quali  impianti  termali,  serre,  e  in  alcuni
processi  industriali.  La  corrispondente  quantita'  riportata   in
Tabella  4,  suddivisa  tra  il  settore  terziario  e   industriale,
analogamente a quanto visto per il teleriscaldamento, viene ripartita
tra le regioni e le province autonome, sulla  base  delle  previsioni
della disponibilita' regionale  di  fluidi  geotermici  per  usi  non
elettrici (> 70° C), fornita dall'Unione Geotermica Italiana. 
 
d) Acqua calda sanitaria mediante scaldaacqua a PdC nel  residenziale
e terziario 
Il  calore  per  produzione  di  acqua   calda   sanitaria   mediante
scaldaacqua a PdC, riportato nello scenario di Tabella  4,  e'  stato
valutato ipotizzando che una parte  degli  attuali  boiler  elettrici
siano sostituiti da scalda acqua a PdC. 
Assumendo al 2020 la disponibilita' di 1  milione  di  scaldaacqua  a
PdC, che funzionino con COP pari 3 e che ciascuno di essi soddisfi un
fabbisogno di circa 1.800  kWhth  anno,  si  ottiene  un  impiego  di
energia termica da fonti rinnovabili pari a 100 ktep. Tale impiego e'
ripartito fra le regioni e le province  autonome  in  funzione  della
distribuzione regionale delle abitazioni mono familiari, che sono  le
unita'  abitative  che  piu'  si  prestano  all'impiego   di   questa
tecnologia. 
 
3.4.5 FER-C: settore civile - solare termico 
Nelle stime di Tabella 4, l'utilizzo di collettori  solari  e'  stato
considerato prevalentemente per la fornitura di acqua calda sanitaria
nel residenziale e, anche , come  integrazione  al  riscaldamento  di
ambienti  nel  terziario.  Nel  2008  in  Italia   erano   installati
collettori solari piani per una potenza termica pari  a  circa  1.000
MWth, per una produzione annua di  1,2  MWhth  (0,1  Mtep),  ottenuta
ipotizzando una  producibilita'  media  annua  di  1.200  ore  e  uno
sfruttamento completo del calore prodotto dai collettori. 
Nello scenario al 2020 si assume  che  vi  sia  un  incremento  delle
installazioni dei  collettori  solari  piani  e  che  questi  vengano
installati su edifici monofamiliari e condomini nuovi o ristrutturati
dotati di acqua calda centralizzata. 
 
a) Edifici monofamiliari 
  Si ipotizza che siano interessate circa 4,8 milioni  di  abitazioni
  monofamiliari(22 ), dotate di un sistema  di  riscaldamento  fisso,
  sui  tetti  delle  quali  vengano  installati  circa  12,6  km2  di
  pannelli(23 ) (circa 2,6 m2/abitazione). La ripartizione  regionale
  e' fatta sul numero di edifici monofamiliari. 
 
 -------- 
 (22 ) Si ipotizza che la potenza termica media per pannello sia pari
 a 700 Wth/m2  e  la  produzione  media  annua  nelle  varie  Regioni
 italiane sia  pari  a  760  kWhth/m2  (Italia  settentrionale),  950
 kWhth/m2 (Italia  centrale),  1050  kWhth/m2  (Italia  meridionale).
 Inoltre si assume che il fabbisogno annuo di ACS di una famiglia  di
 2/3 persone sia di circa 1800 kWh (0,16 tep/anno), per cui occorrono
 circa 2,6 m2 di pannelli, pari ad  una  potenza  installata  di  1,8
 kWth, 
 
 -------- 
 (23 ) Si ipotizzano 2,5 m2 di pannello per abitazione. 
 
b) Condomini nuovi o ristrutturati con ACS centralizzata. 
Si ipotizza che siano interessati circa 210 mila  condomini  nuovi  o
riqualificati con  sistema  di  ACS  centralizzata,  e  che  su  ogni
condomino siano installati pannelli per una superficie media  24  m2.
La ripartizione regionale  e'  fatta  sulla  distribuzione  regionale
delle unita' abitative in condomini nuovi o ristrutturati. 
Infine e' previsto un contributo del solare termico (cfr. Tabella  4)
anche  come  integrazione  al  riscaldamento,  prevalentemente,   nel
settore terziario (per esempio. piscine). Poiche'  si  stima  che  lo
sviluppo del terziario possa essere correlato alla ripartizione della
popolazione sul territorio, si e' assunto di ripartire  regionalmente
tale contributo secondo le stesse proporzioni ottenute per il settore
residenziale. 
 
3.4.6 FER-C: settore industria - produzione di calore da biomassa 
  Per quanto riguarda il consumo di calore da  biomassa  nel  settore
  industriale, si ipotizza al 2020 una  significativa  crescita(24  )
  dell'impiego  di  biomassa  per  usi  termici,  concentrato  su  un
  ristretto numero di comparti industriali (per esempio carta, legno,
  agroalimentare e cemento), dove sono  gia'  disponibili  scarti  di
  lavorazione  di  matrice  organica  e/o  per  i  quali  le  attuali
  tecnologie  per  la  generazione   di   calore   sono   compatibili
  all'utilizzo della biomassa [34], [35], [36]. 
  La ripartizione regionale di tale impiego e' stata  ottenuta  sulla
  base del numero di addetti (anno  2009)  dei  comparti  industriali
  (legno e arredo(25 ), agroalimentare) dove la produzione di  calore
  tramite l'impiego di biomassa e' piu' facilmente praticabile. 
 
 -------- 
 (24 ) L'attuale impiego di FER-C nell'industria e'  stimato  pari  a
 200 ktep. A titolo qualitativo, dall'analisi dei bilanci  ambientali
 di alcuni settori industriali, quali quello della filiera legno, del
 cemento e di alcuni settori alimentari, nonche' da interviste fatte,
 si  registra  da  parte  delle  imprese  un  crescente  interesse  a
 valorizzare in termini energetici fonti rinnovabili. Peraltro l'art.
 32 del decreto legislativo  n.28  del  2011,  prevede  interventi  a
 favore dello sviluppo tecnologico ed industriale in materia di fonti
 rinnovabili  ed  efficienza  energetica,  i  cui  effetti   dovrebbe
 contribuire al raggiungimento degli obiettivi attesi. 
 
 -------- 
 (25 ) Federlegno riporta la ripartizione degli addetti  del  settore
 Federlegno al 2009 suddivisa per macroregioni: per  la  ripartizione
 regionale del numero degli addetti all'interno della  macroarea,  il
 valore   complessivo   della   macroarea    e'    stato    ripartito
 proporzionalmente alla popolazione residente al 2009  nelle  Regioni
 costituenti la macroarea stessa. 
 
3.4.7 FER-C: settore agricoltura - produzione di calore da biomassa 
L'impiego di biomassa per produzione di calore in agricoltura al 2020
e' ripartito fra le regioni e province autonome in  base  ai  consumi
energetici del settore agricoltura nel 2005. 
 
3.4.8 FER-C: biometano e biogas immesso in rete 
L'immissioni di biometano e/o biogas  in  reti  di  distribuzione  e'
ripartita tra le regioni e  le  province  autonome  proporzionalmente
alla disponibilita'  sul  territorio  di  matrici  organiche  per  la
produzione di biogas (reflui di  allevamenti,  biogas  da  discarica,
scarti di macellazione, biomasse solide  residuali),  secondo  quanto
riportato in [21]. 
 
3.4.9 FER-C: sintesi dei criteri applicati 
In Tabella 5 sono riassunti i criteri per la  ripartizione  regionale
dei consumi di FER per usi termici previsti  dal  PAN  al  2020,  nei
diversi settori di impiego qui considerati. 
 
Tabella 5 - Sintesi dei criteri di ripartizione  regionale  applicati
ai consumi di FER-C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
4 VALORI INIZIALI DI RIFERIMENTO DELLE TRAIETTORIE REGIONALI 
 
L'articolo 3, comma 2, della Direttiva  2009/28/CE  prevede  che  gli
Stati  membri  definiscano   una   traiettoria   temporale   per   il
conseguimento dell'obiettivo sull'energia  da  fonti  rinnovabili  al
2020. La traiettoria che l'Italia ha definito  del  PAN  deve  essere
coerente con le traiettorie  per  il  conseguimento  degli  obiettivi
regionali.  Nella  definizione  di  tali  traiettorie  regionali   e'
necessario definire un valore iniziale delle traiettorie  stesse,  in
base al quale tracciare lo sviluppo dei consumi CFL e FER-E e  FER-C,
tale da conseguire l'obiettivo definito al 2020. 
Il valore iniziale deve fare riferimento  ad  periodo  immediatamente
precedente l'applicazione del decreto legislativo n. 28 del 2011,  in
modo da fotografare la situazione piu' aggiornata di  sviluppo  delle
FER nelle regioni e province autonome, in coerenza, anche,  a  quanto
previsto  dall'articolo   37,   comma   6,   dello   stesso   decreto
legislativo,e in particolare, al  comma  167  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2007, n 244 che  prevede  che  la  definizione  dei
potenziali  regionali  deve  tener  conto  dell'attuale  livello   di
produzione delle energie rinnovabili. 
Tale  azione,  tuttavia,  e'  resa  difficoltosa  da  una  serie   di
criticita': 
   • a livello nazionale, il  sistema  di  contabilita'  dei  consumi
energetici adottato  dalla  Direttiva  2009/28  (Sistema  Shares),  e
quindi  utilizzato  per  tracciare  le   traiettorie,   applica   una
metodologia diversa  da  quella  storicamente  utilizzata  in  ambito
nazionale (Bilancio Energetico Nazionale); 
   • a livello regionale vi e' una mancanza di dati ufficiali recenti
e coerenti sui consumi finali di energia. 
Tenuto conto  di  questi  aspetti,  i  dati  ufficiali  ai  quali  e'
possibile  far  riferimento  per  calcolare  il  valore  iniziale  di
riferimento sono i seguenti: 
   • consumi regionali finali netti elettrici nel periodo  2006-2010,
forniti da Terna 
   • consumi regionali finali netti per fonte energetica nel  periodo
2005-2007, forniti da ENEA. 
Sulla  base  di  tali  considerazioni,  i   valori   iniziali   delle
traiettorie regionali sono stati definiti aggregando le tipologie  di
consumi regionali relativi agli anni piu'  recenti,  senza  riferirsi
necessariamente allo stesso anno, in particolare: 
   • Consumo finale lordo.  Il  valore  iniziale  di  riferimento  e'
ottenuto dalla somma dei seguenti consumi: 
      • Consumo elettrico. Si e' fatto riferimento al consumo  finale
regionale netto, di fonte Terna, ottenuto come media dei consumi  del
periodo 2006-2010 al quale sono state aggiunte le perdite di rete e i
consumi  degli  ausiliari  di  centrale,  ripartiti   sulle   regioni
proporzionalmente ai consumi finali regionali netti di Terna; 
      • Consumo non elettrico.  Calcolato  dalla  media  dei  consumi
energetici non elettrici di fonte  ENEA  nel  periodo  2005-2007:  il
valore annuo dei consumi non elettrici (termici e trasporti) e' stato
ottenuto sottraendo dal consumo regionale complessivo  il  rispettivo
consumo elettrico. 
   • Consumo da fonti rinnovabili. Il valore iniziale di  riferimento
e' ottenuto dalla somma dei seguenti consumi regionali: 
      •  FER-E.  Produzione  regionale  elettrica  lorda   da   fonti
rinnovabili relativa all'anno 2009  rilevata  da  GSE,  calcolata  ai
sensi della Direttiva 28/2009; 
      •  FER-C:  Consumo   regionale   da   fonti   rinnovabili   per
riscaldamento/raffreddamento relativi all'anno 2005, forniti da  ENEA
Si fa presente che, pur essendo disponibili anche i dati regionali di
degli anni 2006, 2007, in coerenza alle disposizioni dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 28 del 2011,  che  prevede  che  il  Ministero
dello sviluppo economico approvi la metodologia che, nell'ambito  del
sistema statistico nazionale  in  materia  di  energia,  assicuri,  a
livello nazionale e regionale il monitoraggio dei consumi  energetici
coperti da FER, e' stato deciso per il momento  di  non  utilizzarli.
Tali dati, infatti, richiedono una ulteriore verifica di  conformita'
e di coerenza con la  metodologia  di  monitoraggio,  di  cui  sopra,
attualmente in fase di predisposizione. 
Il  valore  iniziale  della  traiettoria  temporale  degli  obiettivi
regionali sulle FER e' ottenuto dal rapporto tra il consumo da  fonti
rinnovabili e il consumo finale lordo di cui ai punti precedenti.  Si
ribadisce che tale valore non si riferisce ad un anno  specifico,  in
quanto combina le informazioni recenti relative ma relative  ad  anni
differenti, e per di piu', nel caso del CFL  a  consumi  medi  di  un
periodo. 
Sulla base della  metodologia  sviluppata,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma sono definiti i valori all'anno iniziale  di  CFL,
FER-E e FER-C 
La Tabella 6 riporta i valori all'anno iniziale  dei  CFL  regionali,
suddivisi in consumi elettrici e consumi non elettrici. 
 
Tabella 6 - Consumi finali lordi regionali all'anno iniziale 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
La Tabella 7 riporta i valori all'anno iniziale dei consumi regionali
da fonti rinnovabili, suddivisi secondo  le  componenti  di  FER-E  e
FER-C. 
 
Tabella 7 - Consumi regionali da fonti rinnovabili all'anno  iniziale
di riferimento 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5 CONCLUSIONI 
 
Gli obiettivi nazionali al 2020 di sviluppo delle FER,  definiti  dal
Piano Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili,  sono
perseguiti tramite: 
   • la riduzione dei Consumi energetici  Finali  Lordi,  promuovendo
l'applicazione di  misure  di  efficienza  energetica  "ordinarie"  e
"straordinarie" in grado di ridurre i consumi  finali  a  parita'  di
principali driver di sviluppo al 2020 (PIL, popolazione,  domanda  di
mobilita',  sviluppo  industriale)  che  influenzano  i  consumi   di
energia; 
   • incremento dei consumi delle FER nei tre settori previsti  dalla
Direttiva  2009/28:  in  particolare   si   prevede   di   conseguire
l'obiettivo  vincolante  di  sviluppo  delle  FER  da  trasporti,  di
raddoppiare  gli  attuali  sviluppi  delle  FER   elettriche   e   di
incrementare significativamente la crescita  dei  consumi  delle  FER
termiche. 
In base alla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e all'art. 37 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, gli obiettivi nazionali di sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili al 2020 e negli  bienni  intermedi  dal
2012 al 2018, devono essere ripartiti tra le regioni  e  le  province
autonome. 
Tale ripartizione deve essere effettuata in modo da: 
   • garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali ; 
   • tener conto della situazione pregressa; 
   • tener conto dei potenziali disponibili  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma. 
A fronte di  tale  quadro  di  riferimento,  lo  studio  propone  una
metodologia di ripartizione regionale  degli  obiettivi  di  sviluppo
delle fonti rinnovabili articolata su due punti: 
   •   Consumo   finale   Lordo.   Si   applica   un   principio   di
proporzionalita' storica rispetto ad un  valore  di  riferimento:  si
assume che gli effetti delle azioni di  efficienza  energetica  sugli
usi finali, che caratterizzano lo scenario efficiente del PAN,  siano
distribuiti sulle regioni e sulle province autonome in proporzione ai
loro consumi  storici.  Tale  approccio  lascia  comunque  libere  le
singole regioni e province autonome di sviluppare proprie politiche a
favore  dell'efficienza  energetica,  i  cui   risultati   troveranno
riscontro nei consumi finali contabilizzati da ciascuna  regione.  Le
regioni e le  province  autonome  avranno  la  facolta'  di  definire
l'intensita' di tali misure, in  considerazione  del  fatto  che  una
riduzione del consumo finale lordo nel proprio  territorio  determina
una  riduzione  della  quantita'  di  energia  da  fonti  rinnovabili
necessaria per conseguire il proprio obiettivo regionale. 
   •  Fonti  rinnovabili.  Di  tutti  i  contributi  previsti   dalla
Direttiva   2009/28,   la   ripartizione   regionale   e'   applicata
esclusivamente alla produzione  nazionale  di  energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili  e  ai  consumi   di   energia   rinnovabile   per
riscaldamento e raffreddamento. Per quanto riguarda i biocarburanti e
l'energia elettrica  da  rinnovabili  importata  dall'estero,  si  e'
deciso di non  applicare  la  ripartizione  regionale  in  quanto  il
conseguimento delle quantita' previste implica azioni  di  competenza
dell'amministrazione centrale. 
La ripartizione regionale degli  impieghi  di  fonti  rinnovabili  e'
stato ottenuto applicando un criterio  di  tipo  tecnico-economico  e
tenendo  conto  di  taluni  vincoli  di  sostenibilita'  economica  e
ambientale. Per la ripartizione della produzione nazionale di energia
elettrica da fonti rinnovabili si e' seguito un approccio basato  sul
potenziale di sfruttamento di tali  fonti  nelle  singole  regioni  e
province autonome. 
In  particolare  tale  approccio  tiene  conto   di   indicatori   di
disponibilita' delle risorse naturali per la  produzione  di  energia
elettrica (risorsa idrica, vento, risorse geotermiche,  irraggiamento
solare e superfici per ospitare pannelli  fotovoltaici,  ecc.).  Tali
indicatori si combinano con indicatori di sostenibilita' che, tengono
conto che solo una parte della risorsa  risultante  dell'applicazione
degli indicatori di sostenibilita'  venga  effettivamente  sfruttata,
sia  per  ragioni  di  costo,   di   impatto   territoriale,   e   di
accettabilita' da parte dalla popolazione. 
Per le fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento, che  non
possono contare su una rete di distribuzione  (salvo  la  situazione,
peraltro molto  locale,  del  teleriscaldamento)  e  che  per  essere
utilizzate richiedono un investimento da parte del consumatore finale
(la produzione deve  avvenire  nello  stesso  luogo  dove  si  ha  il
consumo), e' stato seguito un  approccio  basato  sul  potenziale  di
impiego del calore. 
In questo caso la ripartizione regionale e' fatta  in  conformita'  a
indicatori regionali di consumo, in particolare: 
   • per il settore civile, si e' fatto riferimento  alla  stima  del
fabbisogno regionale di calore definito sulla base  delle  condizioni
climatiche, alle caratteristiche del territorio e  alla  ripartizione
del numero e delle  tipologie  di  abitazioni  sul  territorio,  piu'
opportune per prevedere l'installazione e l'utilizzo delle specifiche
tecnologie per la generazione di calore; 
   • per  il  settore  agricolo  sono  stati  considerati  i  consumi
energetici storici del settore; 
   • per il settore industriale e' stata considerata la distribuzione
media regionale del numero di addetti impiegati in settori produttivi
che impiegano biomasse, quali il  settore  della  carta,  del  legno,
dell'agroalimentare e del cemento. 
Nel valutare gli  sviluppi  della  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  nel  prossimo  decennio,  a  scopo  cautelativo,  si  fa
riferimento principalmente alle tecnologie oggi consolidate o che  si
prevede potranno esserlo entro pochi anni. 
 
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 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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